PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 11 giugno 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
h) le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
n) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;
q) fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
t) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
z) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto-soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all’allegato 16;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
5. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e dall’articolo 6 del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonché quelle dell’articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 36 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’articolo 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’articolo 4, comma 3, nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
1. Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E’ consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 9
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 10
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall’articolo 1 lettera e).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegato 1
PROTOCOLLO CON LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA CIRCA LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO
Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche
1.1. L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
1.3. L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C.
1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.
1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.
2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica.
Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell’aria.
2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.
3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.
3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.
3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. (1)
3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata.
4. Adeguata comunicazione
4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2. All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
– il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell’edificio;
– il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
– l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l’Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.
—
(1) Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell’Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.
Allegato 2
PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.1 E’ consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C.
1.9 Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto.
Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E’ consentita la presenza di un solo cantore.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
– il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
– il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
– l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Allegato 3
PROTOCOLLO CON LE CHIESE PROTESTANTI, EVANGELICHE, ANGLICANE
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.12 E’ consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.13 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.14 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.15 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.16 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.17 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.19 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C.
1.20 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.
1.21 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.22 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto o della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione – Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.4 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
– il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
– il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
– l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Allegato 4
PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ORTODOSSE
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.23 E’ consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.24 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.25 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.26 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.27 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.28 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.30 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C.
1.31 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.
1.32 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto o della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E’ consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – avranno cura di offrire l’Eucaristia in conclusione della Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.6 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
– il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
– il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
– l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Allegato 5
PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ INDUISTA, BUDDISTA (UNIONE BUDDISTA E SOKA GAKKAI), BAHÀI E SIKH
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose
1.34 E’ consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.35 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.36 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare mascherine.
1.37 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.38 Alle autorità religiose o responsabili del luogo di culto è affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.39 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.41 Non è consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C.
1.42 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunità religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area della funzione religiosa.
1.43 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.44 Le autorità religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive confessioni religiose possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove previsto, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni funzione.
3.8 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
– il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
– il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
– l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Allegato 6
PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ISLAMICHE
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera
1.45 E’ consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.46 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine.
1.48 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.49 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.50 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.52 Non è consentito accedere al luogo della preghiera a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C.
1.53 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive comunità, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area della preghiera.
1.54 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.55 I ministri di culto o responsabili di comunità (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione del responsabile della comunità.
Attenzioni da osservare nella preghiera
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale – in particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.9 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera.
3.10 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
– il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
– il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
– l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
5.2 Il luogo di culto resterà chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate.
Allegato 7
PROTOCOLLO CON LA COMUNITÀ DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.56 E’ consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.57 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.58 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.59 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.60 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.61 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.63 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C.
1.64 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.
1.65 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.66 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto o della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione del Pane e dell’Acqua avverrà dopo che il celebrante avrà curato l’igiene delle mani e indossato guanti monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – avrà cura di offrire il Pane e l’Acqua senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.11 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.12 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
– il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
– il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
– l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Allegato 8
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19
Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico.
Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie.
Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati.
Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità ed al gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:
1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l’adulto ed il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
3) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che trovano realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico.
In particolare, ci si riferisce:
1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2) alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi.
La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.
1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti
I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e gli adolescenti, per realizzare esperienze all’area aperta orientate sia alla scoperta dell’ambiente sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente e, ove occorra, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi).
Gli aspetti considerati riguardano:
1) l’accessibilità degli spazi;
2) i compiti del gestore;
3) la responsabilità del genitore o dell’accompagnatore.
1.1 Accessibilità degli spazi
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell’area interessata.
1.2 Compiti del gestore
Il gestore deve:
1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
2) posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.
1.3 Responsabilità del genitore o dell’accompagnatore
L’accompagnatore deve:
1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo dei dpi ove previsto.
2. Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi
Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per l’attività scolastica o per i servizi educativi per l’infanzia e preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato, poiché questo consente di realizzare attività anche all’aperto e diverse da quelle che caratterizzano l’attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.
Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all’interno e all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti (es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d’aggregazione del terzo settore e degli enti locali, sedi scout, palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra attività sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e nell’ambito dell’agricoltura sociale).
I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:
1) l’accessibilità degli spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d’igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o animatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
8) il protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.
2.1 Accessibilità degli spazi
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al nido ed alla scuola dell’infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
2) mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte.
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell’infanzia, si possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l’esempio dei micronidi o delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020).
Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.
E’ altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza.
Inoltre, vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di educazione all’aperto (outdoor education) nell’ambito del territorio di riferimento.
In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.
Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è graduato in relazione all’età dei minori:
1) per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla normativa vigente.
Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido o scuola dell’infanzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori.
In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a meno di necessità differenti in relazione agli spazi utilizzati.
Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile).
2.4 Principi generali d’igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all’aperto (outdoor education).
Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1) L’utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori, specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;
3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;
4) l’utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento fisico e, quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce la periodicità di tali misurazioni;
3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8 Protocollo di accoglienza;
4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra;
5) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell’utilizzo da parte di un’altra persona;
6) è consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.
Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una lavastoviglie;
3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione “Ristorazione” ed eventuali successivi aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti.
Pulire e sanificare i servizi igienici
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Prevedere scorte adeguate
Il gestore deve garantire l’igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani.
2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori
E’ consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati.
Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia.
I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi on-line erogati dall’Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione on-line a distanza (http://eduiss.it), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.
Per periodi d’attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un’attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.
Al fine di assicurare un’adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l’utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.
2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
E’ necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio (in caso di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato ad un gruppo per ogni turno);
2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 Principi d’igiene e pulizia;
3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori.
2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.
E’ importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.
I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
E’ consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle attività (es. corsi per neogenitori).
2.8 Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o altre attività;
2) per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 7,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;
b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso
1) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il loro medico di medicina generale ed il gestore.
2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto
I gestori comunicano alla ASL e al comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività.
2.10 Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, non accompagnati, minori che vivono in carcere.
Allegato 9
LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’11 GIUGNO 2020
(Testo dell’allegato)
Allegato 10
CRITERI PER PROTOCOLLI DI SETTORE ELABORATI DAL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO IN DATA 15 MAGGIO 2020
Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2.
La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Allegato 11
MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Allegato 12
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI
(Testo dell’allegato)
Allegato 13
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI
(Testo dell’allegato)
Allegato 14
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
(Testo dell’allegato)
Allegato 15
LINEE GUIDA PER L’INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO
(Testo dell’allegato)
Allegato 16
MISURE IGIENICO-SANITARIE
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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