PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 12 dicembre 2019, n. 178
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93
Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, la lettera d) è soppressa;
b) all’articolo 3, comma 3, alla lettera t), dopo le parole «seguenti enti:» sono inserite le seguenti:«per quanto di competenza del Ministero»;
c) all’articolo 3, comma 3, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:
«bb-bis) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti, per le attività di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell’Unione europea, con il Consiglio d’Europa, con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
bb-ter) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le Direzioni generali competenti per materia, per le attività del Ministero negli adempimenti connessi all’attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui è titolare il Ministero;
bb-quater) assicura il coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione per la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.»;
d) all’articolo 3, comma 5, le parole «e non dirigenziale dell’amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate» sono sostituite dalle seguenti:«generale e non generale, attraverso l’attribuzione di incarichi ispettivi di studio, consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati»;
e) all’articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero, è membro del Comitato consultivo per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.»;
f) all’articolo 6, comma 1, lettera n), le parole «in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale» sono sostituite dalle seguenti:«in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza»;
g) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
«n-bis) politiche e attività per l’attrazione degli investimenti esteri, attività di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attività connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;»;
h) all’articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Presso la Direzione generale operano il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell’industria della Difesa di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»;
i) l’articolo 7 è abrogato;
l) all’articolo 14, comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all’estero e italo-straniere.»;
m) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera bb), è aggiunta la seguente:
«bb-bis) attività conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2019.»;
n) all’articolo 17, comma 1, le parole «fino a cinque incarichi ispettivi» sono sostituite dalle seguenti:«fino a sei incarichi ispettivi»;
o) all’articolo 18, comma 1, le parole «centotrenta posti di funzione, si provvede», sono sostituite dalle seguenti:«centoventitrè posti di funzione, si provvede»;
p) la Tabella A è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
Gli incarichi di direzione generale conferiti in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, ad esclusione di quello riferito alla direzione generale soppressa ai sensi del presente decreto, sono fatti salvi fino alla scadenza prevista.
Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella A
(art. 1, comma 1, lett. p))
«Tabella A
(articolo 19, comma 1)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE
QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE | DOTAZIONE ORGANICA |
---|---|
DIRIGENTI PRIMA FASCIA | *19 |
DIRIGENTI SECONDA FASCIA | **123 |
TOTALE DIRIGENTI | 142 |
TERZA AREA | 1.416 |
SECONDA AREA | 1.237 |
PRIMA AREA | 81 |
TOTALE AREE | 2.734 |
TOTALE COMPLESSIVO | 2.876 |
—*Di cui numero l con incarico di segretario generale, 6 con incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 5 nel caso in cui sia nominato un vice-segretario generale ai sensi dell’articolo 19, comma 10 ovvero 5-bis o 6 del d.lgs. n. 165/2001 e numero l presso gli uffici di diretta collaborazione. **Di cui fino a 6 presso gli uffici di diretta collaborazione e l presso l’organismo indipendente di valutazione.». |
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