PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 12 luglio 2017
Misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle economie da cessazione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e all’Avvocatura generale dello Stato, in relazione al reclutamento dei profili iniziali delle carriere di referendario TAR, referendario della Corte dei conti, procuratore dello Stato e avvocato dello Stato, si considera, ai fini del calcolo delle unità da assumere ai sensi dell’art. 3, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014, quale onere a regime, anziché l’importo corrispondente al livello iniziale di accesso, quello relativo al trattamento economico medio a regime riferito ai primi dodici anni di ciascuna delle predette carriere.
Art. 2
1. Al fine di garantire la sostenibilità degli oneri retributivi delle unità di personale assunte in applicazione del presente decreto, nel più ampio quadro della compatibilità finanziaria della spesa complessiva riguardante i magistrati e gli avvocati e procuratori appartenenti a ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, entro sei mesi dal termine del triennio 2016-2018, si procede al monitoraggio di cui all’art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. Nel caso in cui, in relazione alle effettive assunzioni disposte in applicazione del criterio definito dall’art. 1, si rilevino incrementi della spesa complessiva non coperti integralmente dalle economie da cessazioni verificatesi nel triennio 2016-2018, con successivo decreto interministeriale sono adottate le misure correttive necessarie a ristabilire la compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui il monitoraggio di cui al comma 1 non evidenzi incrementi di spesa, sono confermate le misure previste dal presente decreto salva l’applicazione del comma 2 ove, in esito al successivo monitoraggio di cui all’art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, da operare ogni triennio, si riscontrino effetti sulla spesa non compatibili finanziariamente.
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