PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 12 marzo 2021
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all’attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell’areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Siciliana in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all’attività del vulcano Etna che hanno interessato in particolare il territorio dei comuni dell’areale etneo della medesima regione, a partire dal 16 febbraio 2021.
2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto e prevista, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile allo scopo di concorrere all’assistenza ed al soccorso alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna.
3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
Art. 2
1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all’art. 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.
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