PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 14 ottobre 2021
Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «professionista»: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
b) «esperto»: persona fisica che esercita un’attività professionale non rientrante tra quelle di cui alla lettera a);
c) «personale di alta specializzazione»: persona fisica in possesso di laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea;
d) «iscritto»: persona fisica di cui alle lettere a), b), e c), che ha completato con successo l’iscrizione nei relativi elenchi generati dal Portale del reclutamento di cui all’art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
e) «amministrazione»: le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR che reclutano personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione con le modalità di selezione previste dall’art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
f) «elenco per il conferimento di incarichi professionali»: archivio digitale, generato attraverso il Portale del reclutamento, contenente gli iscritti che hanno aderito agli avvisi adottati da ogni singola amministrazione e pubblicati sul medesimo Portale, in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall’amministrazione nei predetti avvisi, per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80 (ndr. decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
g) «elenco per assunzioni a tempo determinato»: archivio digitale, disponibile sul Portale del reclutamento, contenente gli iscritti, in ordine di graduatoria, che hanno superato la prova idoneativa di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80 (ndr. decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80 (ndr. decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
h) «avviso di selezione»: l’avviso con cui l’amministrazione avvia la ricerca del personale di cui all’art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80 (ndr. decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato in una apposita sezione della piattaforma di cui alla lettera m) come documento in formato aperto ed organizzato in una base di dati ricercabile in ogni campo sulla predetta piattaforma. L’avviso è contestualmente pubblicato nel sito dell’amministrazione che lo adotta;
ì) «procedure di consultazione degli iscritti»: le procedure svolte esclusivamente in modalità digitale attraverso gli elenchi, mediante le quali le amministrazioni individuano, previa pubblicazione dell’avviso di selezione nella piattaforma, i professionisti e gli esperti da selezionare per il conferimento degli incarichi di collaborazione e il personale di alta specializzazione da assumere, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
l) «procedure di selezione degli iscritti»: procedure comparative e pubbliche svolte dalle amministrazioni, anche ai sensi dell’art. 1, comma 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l’individuazione degli iscritti negli elenchi del Portale del reclutamento;
m) «piattaforma digitale»: l’infrastruttura digitale del Portale del reclutamento che assicura l’iscrizione, l’inserimento dei dati necessari alla generazione degli elenchi, l’accesso agli elenchi, la pubblicazione degli avvisi delle amministrazioni e tutte le fasi delle procedure di cui alla lettera l);
n) «portale»: il Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it/
Art. 2
Requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento
1. Per l’iscrizione agli elenchi del Portale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza UE ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato.
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere in quiescenza;
d) per i professionisti è richiesta, inoltre, l’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;
f) per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un’esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.
2. Non possono essere iscritti all’elenco coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione e in quello della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall’ordinamento vigente, o all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che accedono agli elenchi si riservano di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti.
5. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte degli iscritti di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito digitale indicato, né per eventuali disguidi telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito di avvisi pubblicati dalle amministrazioni, inviate con modalità diverse da quelle prescritte, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente decreto.
Art. 3
Modalità di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali
1. L’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, avviene attraverso la previa registrazione al Portale. La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2-quater (SPID, CIE) e 2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. All’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di autocertificazione, indicando:
a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o dell’UE;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza), il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, unitamente ad un recapito telefonico;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
i) il possesso dei titoli previsti all’art. 2. Per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o che provvederà a richiedere l’equiparazione
l) il possesso di titoli di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’iscrizione all’albo o ordine professionale indicando per ciascuno le informazioni di cui alla precedente lettera i);
m) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata tra quelle contenute nel portale. Nel caso in cui la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata non siano corrispondenti a quelle previste nel portale, l’iscritto può contattare l’Ufficio titolare del procedimento.
n) le comprovate e documentate esperienze professionali da valutare, come richiesto dall’avviso;
o) la data di iscrizione all’albo o ordine professionale, la data di rilascio della prima attestazione o certificazione per i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero l’inizio dell’attività professionale per gli esperti per i quali non è richiesta la previa iscrizione ad un albo o ordine professionale;
p) l’ambito territoriale nel quale è disponibile ad essere impiegato;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento negli elenchi.
4. Le amministrazioni si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
5. L’elenco di cui all’art. 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, coincide con la graduatoria della procedura idoneativa di cui all’art. 5, del presente decreto, predisposta in relazione alle disponibilità territoriali espresse dagli iscritti.
Art. 4
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali
1. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell’art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l’autorizzazione di cui al citato comma 1 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicano attraverso il Portale gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando:
a) la professionalità, la specializzazione o l’esperienza richiesta;
b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell’avviso;
c) il corrispettivo previsto;
d) l’ambito territoriale di svolgimento della prestazione;
e) il termine entro cui l’iscritto può aderire alla procedura di selezione.
2. L’avviso può prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.
3. All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’avviso.
4. A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso il Portale genera l’elenco, ai sensi all’art. 1, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dei candidati interessati alla selezione.
5. Il portale elabora gli elenchi attingendo esclusivamente dagli iscritti che abbiano indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi, individua tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della professione o a quelli richiesti dall’avviso, purché a questi strettamente conferenti.
6. Le amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell’elenco di cui al comma 4, invitano al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell’incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi.
7. In esito al colloquio selettivo di cui al comma 6, le amministrazioni individuano, con provvedimento motivato, i soggetti ai quali conferire l’incarico e registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua durata.
8. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni accedono al portale del reclutamento attraverso i sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. del referente dell’amministrazione stessa o di un suo delegato, nell’area loro dedicata, con le modalità indicate sul medesimo portale.
9. Ogni fase della procedura di cui al presente articolo è pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata nella sezione «Amministrazione trasparente».
10. Per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il responsabile del procedimento è l’Ufficio per i concorsi e il reclutamento.
Art. 5
Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge, con cadenza almeno annuale, avvalendosi di FormezPA, una o più procedure idoneative, anche suddivise per professionalità e specializzazione, di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Le procedure sono svolte con le modalità digitali e semplificate di cui all’art. 10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta.
2. Le graduatorie elaborate all’esito delle procedure di cui al comma 1 non danno diritto all’assunzione, ma ad esse consegue esclusivamente il diritto all’inserimento negli elenchi in ordine di graduatoria.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell’art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l’autorizzazione di cui al citato comma 1, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato attingendo dall’elenco composto all’esito della procedura di cui al presente articolo, esclusivamente in ordine di graduatoria.
4. Fermo restando l’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.
Art. 6
Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità
1. Non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta
2. Tutte le fasi delle procedure di cui al presente decreto sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
3. All’atto della cessazione dall’incarico conferito mediante le procedure previste dal presente decreto, a qualsiasi titolo intervenuta, l’amministrazione registra sul portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. Tale valutazione è riportata negli elenchi generati ai sensi dell’art. 4.
3. In caso di risoluzione del contratto intervenuta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ultimo periodo, o nel caso siano intervenute due valutazioni negative, l’iscritto viene cancellato dal Portale e non può effettuare una nuova registrazione per l’anno successivo alla data della intervenuta risoluzione.
Art. 7
Clausola finanziaria
1. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.