PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 15 giugno 2022
Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) MiSE, il Ministero dello sviluppo economico;
b) Agenzia, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto-legge, i termini e le modalità per assicurare, mediante opportune intese, la prima operatività dell’Agenzia attraverso il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione, anche classificata, nonché per l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte del MiSE.
2. Il presente provvedimento fissa, altresì, i termini, di cui all’art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge per il trasferimento in capo all’Agenzia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.
Art. 3
Trasferimento di funzioni
1. Le funzioni di cui all’art. 7 del decreto-legge svolte dal MiSE sono trasferite all’Agenzia a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto.
Art. 4
Trasferimento di beni strumentali
1. Il MiSE, senza pregiudizio per le proprie attività, trasferisce all’Agenzia i beni correlati all’uso specifico presso i laboratori del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), tra cui sistemi informatici, strumentazione tecnica e banchi di lavoro destinati all’attività di valutazione. Il trasferimento è effettuato entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, fatta salva la possibilità per esigenze di natura logistica di assicurare il mantenimento dei beni oggetto di trasferimento all’interno dei locali del MiSE, nelle more della sistemazione definitiva presso i locali individuati dall’Agenzia e comunque non oltre il 15 luglio 2022, fatta salva la possibilità di successivi specifici accordi per un’eventuale estensione di tale termine.
Art. 5
Trasferimento della documentazione
1. Il MiSE e l’Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all’Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per il raggiungimento delle suddette finalità, il trasferimento della documentazione si conclude entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente. decreto.
Art. 6
Avvalimento
1. Laddove non si sia già provveduto mediante specifica richiesta dell’Agenzia ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge, dalla data di efficacia del presente decreto, l’Agenzia si avvale del personale del MiSE che viene individuato tra le unità che svolgono le funzioni oggetto di trasferimento o comunque correlate, da mettere a disposizione dell’Agenzia previo consenso del MiSE e delle stesse unità di personale.
Art. 7
Disposizione finanziaria
1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il MiSE svolge una ricognizione dei residui di competenza e di cassa, dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali in corso, comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento.
2. La ricognizione è comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto-legge. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al primo periodo, l’Agenzia subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l’eventuale determinazione dell’Agenzia di stipulare, per le medesime finalità, nuovi contratti.
4. Fino alla data di subentro dell’Agenzia nei rapporti di cui al comma 1, il MiSE è autorizzato ad emanare gli atti contabili necessari su richiesta dell’Agenzia.
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Ai fini del calcolo dei relativi compensi dovuti per le attività per conto terzi relative alle funzioni oggetto di trasferimento, in sede di prima applicazione e nelle more dell’approvazione di una specifica determinazione tecnica adottata dall’Agenzia, si applica l’art. 3 del decreto del Ministero delle comunicazioni. 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2006, recante individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
Art. 9
Disposizione finale
1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 09 novembre 2021 - Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 01 settembre 2022 - Modalità e termini per assicurare il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Dipartimento per la…
- LEGGE 04 agosto 2021, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione…
- LEGGE 4 agosto 2021, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto del 24 novembre 2023 - Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni e documentazione dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…