PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 15 giugno 2022
Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) MiSE, il Ministero dello sviluppo economico;
b) Agenzia, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto-legge, i termini e le modalità per assicurare, mediante opportune intese, la prima operatività dell’Agenzia attraverso il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione, anche classificata, nonché per l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte del MiSE.
2. Il presente provvedimento fissa, altresì, i termini, di cui all’art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge per il trasferimento in capo all’Agenzia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.
Art. 3
Trasferimento di funzioni
1. Le funzioni di cui all’art. 7 del decreto-legge svolte dal MiSE sono trasferite all’Agenzia a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto.
Art. 4
Trasferimento di beni strumentali
1. Il MiSE, senza pregiudizio per le proprie attività, trasferisce all’Agenzia i beni correlati all’uso specifico presso i laboratori del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), tra cui sistemi informatici, strumentazione tecnica e banchi di lavoro destinati all’attività di valutazione. Il trasferimento è effettuato entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, fatta salva la possibilità per esigenze di natura logistica di assicurare il mantenimento dei beni oggetto di trasferimento all’interno dei locali del MiSE, nelle more della sistemazione definitiva presso i locali individuati dall’Agenzia e comunque non oltre il 15 luglio 2022, fatta salva la possibilità di successivi specifici accordi per un’eventuale estensione di tale termine.
Art. 5
Trasferimento della documentazione
1. Il MiSE e l’Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all’Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per il raggiungimento delle suddette finalità, il trasferimento della documentazione si conclude entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente. decreto.
Art. 6
Avvalimento
1. Laddove non si sia già provveduto mediante specifica richiesta dell’Agenzia ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge, dalla data di efficacia del presente decreto, l’Agenzia si avvale del personale del MiSE che viene individuato tra le unità che svolgono le funzioni oggetto di trasferimento o comunque correlate, da mettere a disposizione dell’Agenzia previo consenso del MiSE e delle stesse unità di personale.
Art. 7
Disposizione finanziaria
1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il MiSE svolge una ricognizione dei residui di competenza e di cassa, dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali in corso, comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento.
2. La ricognizione è comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto-legge. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al primo periodo, l’Agenzia subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l’eventuale determinazione dell’Agenzia di stipulare, per le medesime finalità, nuovi contratti.
4. Fino alla data di subentro dell’Agenzia nei rapporti di cui al comma 1, il MiSE è autorizzato ad emanare gli atti contabili necessari su richiesta dell’Agenzia.
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Ai fini del calcolo dei relativi compensi dovuti per le attività per conto terzi relative alle funzioni oggetto di trasferimento, in sede di prima applicazione e nelle more dell’approvazione di una specifica determinazione tecnica adottata dall’Agenzia, si applica l’art. 3 del decreto del Ministero delle comunicazioni. 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2006, recante individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
Art. 9
Disposizione finale
1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 09 novembre 2021 - Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di…
- LEGGE 4 agosto 2021, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per…
- LEGGE 04 agosto 2021, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 19 novembre 2021 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, concernente criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 09 dicembre 2021, n. 224 - Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 09 dicembre 2021, n. 222 - Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Credito di imposta per la Formazione 4.0: aumentat
Credito di imposta per la Formazione 4.0: aumentate le aliquote rispettivamente…
- Esterometro dal 1° luglio 2022 sostituito dall
L’articolo 1 – commi 1103 e 1104 – della Legge di Bilancio 2021 ha modificato la…
- Sospensione dei termini nel periodo feriale per av
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini nel periodo feriale per avvi…
- Rottamazione Ter: riammissione e prossime scadenze
Riammissione, prossime scadenze e modalità di pagamento La Legge di conversione…
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…