PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 15 novembre 2018
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie amministrazioni
Art. 1
Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato il budget assunzionale sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2016 – budget 2017, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2018-2020 per unità di personale dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le unità riportate con riferimento alla procedure di reclutamento di unità di categoria A-F1 sono eventualmente ridotte, all’atto dell’indizione del bando, in misura corrispondente alle unità assunte o da assumere mediante scorrimento di graduatorie vigenti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
Art. 2
Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile è autorizzato il budget assunzionale sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2016 – budget 2017, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell’anno 2017 – budget 2018, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2015 – budget 2016, dell’anno 2016 – budget 2017 e dell’anno 2017 – budget 2018, unità di personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell’anno 2017 – budget 2018, unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
Corte dei conti
1. La Corte dei conti è autorizzata ad indire procedure di reclutamento, nel triennio 2018-2020, per unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. La Corte dei conti è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale a tempo indeterminato nella qualifica di referendario sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. La Corte dei conti è autorizzata ad assumere unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. La Corte dei conti è autorizzata ad assumere unità di personale a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 5
Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria
1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2017-budget 2018, personale non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 6
Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 7
Ministero per i beni e le attività culturali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per unità di personale di qualifica dirigenziale, sulle risorse del triennio 2018-2020, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 8
Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2017 – budget 2018, unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 9
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
1. Al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato il budget assunzionale 2017 sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2016, come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 10
Agenzia per la promozione all’estero e la internazionalizzazione delle imprese italiane – ITA-ICE
1. L’Agenzia per la promozione all’estero e la internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2017-budget 2018, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 11
Istituto nazionale previdenza sociale
1. L’Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2013 – budget 2014 unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. All’Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato il budget assunzionale 2015 sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2014, sul quale grava la mobilità della C.R.I., come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. L’Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato sul cumulo delle risorse da cessazione 2015 – budget 2016, cessazione 2016 – budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. Ai soli fini ricognitivi gravano altresì, sul cumulo delle risorse da cessazione 2015 – budget 2016, cessazione 2016 – budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale la mobilità del personale della C.R.I, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 12
Agenzia industrie e difesa
1. L’Agenzia industrie e difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione dell’anno 2017 – budget 2018 del personale non dirigenziale, come da tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Agenzia industrie e difesa è autorizzata ad assumere unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione dell’anno 2017 – budget 2018 del personale non dirigenziale, tramite procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, utilizzando le risorse riconducibili all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 – 2017, come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 13
Agenzia per l’Italia digitale
1. L’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad assumere, sul cumulo delle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2015 – budget 2016, dell’anno 2016 – budget 2017 e dell’anno 2017 – budget 2018, unità di personale dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2014 – budget 2015 di personale non dirigenziale, unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 14
Ministero della salute
1. Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, unità di personale non dirigenziale, utilizzando le risorse assimilabili all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 – 2017, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 15
Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile
1. Il Ministero della giustizia – dipartimento giustizia minorile è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018 personale non dirigenziale, come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 16
Parco nazionale dell’arcipelago toscano
1. Il Parco nazionale dell’arcipelago toscano è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, unità di personale non dirigenziale, utilizzando le risorse di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 – 2017, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 17
Disposizioni generali
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all’utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
2. Resta fermo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:
a) all’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) all’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3. L’avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
4. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta ferma quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
5. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.
6. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Allegati
Tabella 1
(Testo dell’allegato)
Tabella 2
(Testo dell’allegato)
Tabella 3
(Testo dell’allegato)
Tabella 4
(Testo dell’allegato)
Tabella 5
(Testo dell’allegato)
Tabella 6
(Testo dell’allegato)
Tabella 7
(Testo dell’allegato)
Tabella 8
(Testo dell’allegato)
Tabella 9
(Testo dell’allegato)
Tabella 10
(Testo dell’allegato)
Tabella 11
(Testo dell’allegato)
Tabella 12
(Testo dell’allegato)
Tabella 13
(Testo dell’allegato)
Tabella 14
(Testo dell’allegato)
Tabella 15
(Testo dell’allegato)
Tabella 16
(Testo dell’allegato)
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