PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 16 luglio 2019

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, riguardanti il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, per il triennio 2019-2021

Art. 1

Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il triennio 2019-2021, nell’ambito del Corpo della polizia penitenziaria

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, per il triennio 2019-2021, sono le seguenti:

1) S .A.P.Pe.;

2) O.S.A.P.P.;

3) UILPA PP;

4) Si.N. A.P.Pe.;

5) USPP;

6) CISL FNS;

7) CGIL FP/PP;

8) FSA CNPP.

Art. 2

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2019-2021, nell’ambito del Corpo della polizia penitenziaria

Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 a favore del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il triennio 2019-2021, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, di cui all’art. 1 del presente decreto, tenuto conto delle modalità di cui all’art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria all’amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018:

1) S.A.P.Pe. otto distacchi sindacali;

2) O.S.A.P.P. cinque distacchi sindacali;

3) UILPA PP cinque distacchi sindacali;

4) Si.N. A.P.Pe. quattro distacchi sindacali;

5) USPP tre distacchi sindacali;

6) CISL FNS tre distacchi sindacali;

7) CGIL FP/PP due distacchi sindacali;

8) FSA CNPP due distacchi sindacali.

Art. 3

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall’entrata in vigore del presente decreto fino all’adozione del successivo decreto.

Art. 4

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell’art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.