PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 17 dicembre 2020
Reddito di libertà per le donne vittime di violenza
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» (di seguito “Fondo”) istituito mediante l’incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Art. 2
Criteri di riparto e trasferimento alle regioni
1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’art. 1, per un importo pari ad euro 3.000.000,00 tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad Inps.
3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 28.317,89 ed euro 30.089,78 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all’entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite ad Inps dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall’avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.
Art. 3
Istanza per accedere al «Reddito di libertà»
1. Per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, è riconosciuto un contributo denominato «Reddito di libertà», stabilito nella misura massima di euro 400 pro-capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
2. Il Reddito di libertà è riconosciuto, nella misura prevista al comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4.
3. Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
4. La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
5. Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.
6. Il Reddito di libertà è riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto.
7. Non saranno prese in carico dall’Inps le istanze di richiesta del Reddito di libertà non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.
8. L’Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.
Art. 4
Dati e informativa dell’Inps
1. Inps fornirà i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari di cui al presente decreto.
Art. 5
Efficacia
1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella 1
(Testo dell’allegato)
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