PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 17 febbraio 2017
Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati
Art. 1
Definizione
1. Ai fini del presente decreto si intende per «genitore richiedente»: il genitore in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che, relativamente al beneficio di cui all’art. 3, sostiene l’onere della retta e che, relativamente al beneficio di cui all’art. 4, sia convivente con il figlio.
2. Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
b) residenza in Italia.
Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a partire dall’anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti i benefici di cui agli articoli 3 e 4 su domanda del genitore richiedente.
Art. 3
Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati
1. Il beneficio di cui al presente articolo consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.
2. Il contributo è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell’importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.
Art. 4
Buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche
1. Il beneficio di cui al presente articolo consiste in un contributo, per un importo massimo di 1.000,00 euro annui, per favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.
2. Il contributo di cui al comma l è corrisposto dall’INPS direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest’ultimo di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
Art. 5
Modalità di ammissione
1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore richiedente presenta domanda all’INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende accedere.
2. Il beneficio di cui all’art. 3 non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Pertanto, l’INPS comunica tempestivamente all’Agenzia delle entrate l’avvenuta erogazione al genitore richiedente del predetto beneficio.
3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 356 e 357 della citata legge n. 232 del 2016. Il beneficio di cui all’art. 3 non può essere fruito, nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016.
Nella domanda telematica il genitore richiedente è tenuto ad autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione.
4. Per ciascun anno, a decorrere dall’anno 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7, secondo l’ordine di presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui all’art. 7, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Art. 6
Istruzioni dell’INPS
1. L’INPS provvede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla pubblicazione di apposite istruzioni operative, sul proprio sito istituzionale, concernenti l’accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 7
Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
1. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, di 250 milioni di euro per l’anno 2018, di 300 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
2. La relativa spesa graverà sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. L’INPS provvede al monitoraggio dell’andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.