PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 17 luglio 2017, n. 143
Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Art. 1
Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
All’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali»;
b) al comma 2, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell’Arma dei carabinieri; tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10»;
c) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «alla politica forestale,»sono soppresse;
e) al comma 3, lettera b), le parole: «usi civici» sono soppresse;
f) al comma 3, lettera b), le parole: «ferma restando l’autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104» sono soppresse;
g) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell’Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all’attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell’Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell’Arma dei carabinieri; tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.».
Art. 2
Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
All’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «della filiera del legno,» sono soppresse.
Art. 3
Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
All’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. Nell’ambito del Comando unità, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 2001, n.211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell’attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle proprie attività istituzionali.»;
il comma 2 è soppresso.
Art. 4
Modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso allegata
All’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»;
b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione».
La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente parte integrante dello stesso.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella A
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE – RUOLO AGRICOLTURA
Ruolo Agricoltura | Unità |
---|---|
Qualifiche dirigenziali | |
Dirigente di lª fascia | 8 |
Dirigente di 2ª fascia | 39 |
Totale | 47 |
Aree | |
Area III | 421 |
Area II | 355 |
Area I | 8 |
Totale aree | 784 |
Totale complessivo | 831 |
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