PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;

n) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

q) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

t) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;

aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;

2) l’accesso dei fornitori esterni;

3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;

5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;

6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;

8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;

9) le spiagge di libero accesso;

nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10,tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l’accesso dei fornitori esterni;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all’allegato 16.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 4

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e dall’articolo 6 del presente decreto;

b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonché quelle dell’articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;

i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’articolo 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’articolo 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;

i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6

Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero

1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

a) Stati membri dell’Unione Europea;

b) Stati parte dell’accordo di Schengen;

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

d) Andorra, Principato di Monaco;

e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

Art. 7

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

Art. 9

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 10

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

Allegato 1 
          Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana 
          circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo 
 
 
  Per la  graduale  ripresa  delle  celebrazioni  liturgiche  con  il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura,  nel  rispetto  della  normativa
sanitaria e delle misure di contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2. 
 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
liturgiche 
 
  1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. 
  1.2.  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante  dell'ente  individua  la  capienza
massima dell'edificio di culto, tenendo conto della  distanza  minima
di sicurezza, che deve essere pari ad  almeno  un  metro  laterale  e
frontale. 
  1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase  di  transizione,  resta
contingentato  e  regolato  da  volontari  e/o  collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche. 
  1.4. Per favorire un accesso  ordinato,  durante  il  quale  andra'
rispettata la  distanza  di  sicurezza  pari  almeno  1,5  metro,  si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi,  eventualmente  distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita.  Durante
l'entrata e  l'uscita  dei  fedeli  le  porte  rimangano  aperte  per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie  siano
toccate. 
  1.5. Coloro che accedono ai luoghi di  culto  per  le  celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.6. Venga ricordato ai fedeli che non e'  consentito  accedere  al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.7. Venga altresi' ricordato  ai  fedeli  che  non  e'  consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a  coloro  che  sono  stati  in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
  1.8. Si favorisca, per quanto possibile,  l'accesso  delle  persone
diversamente  abili,  prevedendo  luoghi   appositi   per   la   loro
partecipazione  alle  celebrazioni  nel  rispetto   della   normativa
vigente. 
  1.9. Agli ingressi dei  luoghi  di  culto  siano  resi  disponibili
liquidi igienizzanti. 
 
  2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
  2.1.  I  luoghi  di  culto,  ivi  comprese  le   sagrestie,   siano
igienizzati regolarmente al termine di  ogni  celebrazione,  mediante
pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione  antisettica.
Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 
  2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline  e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli  stessi  microfoni,  vengano
accuratamente disinfettati. 
  2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 
 
  3. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche 
 
  3.1. Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio. 
  3.2. Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa
fase si ometta il coro. 
  3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui  a  omettere
lo scambio del segno della pace. 
  3.4.  La  distribuzione  della  Comunione  avvenga  dopo   che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  abbiano  cura
di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 
  3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 
  3.6. Per ragioni  igienico-sanitarie,  non  e'  opportuno  che  nei
luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i  canti  o  di
altro tipo. 
  3.7.  Le  eventuali  offerte  non   siano   raccolte   durante   la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono  essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 
  3.8.   Il   richiamo   al   pieno   rispetto   delle   disposizioni
sopraindicate,  relative  al  distanziamento  e  all'uso  di   idonei
dispositivi  di  protezione  personale   si   applica   anche   nelle
celebrazioni diverse  da  quella  eucaristica  o  inserite  in  essa:
Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.1 
  3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi  ampi
e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle  misure
di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento  stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. 
  3.10.  La  celebrazione  del  sacramento  della  Confermazione   e'
rinviata. 
 
  4. Adeguata comunicazione 
 
  4.1. Sara' cura di ogni Ordinario  rendere  noto  i  contenuti  del
presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'  che  assicurino   la
migliore diffusione. 
  4.2. All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con  le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 
  - il numero massimo di partecipanti consentito  in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
  -   il   divieto   di   ingresso   per   chi    presenta    sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  - l'obbligo di  rispettare  sempre  nell'accedere  alla  chiesa  il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di  regole  di
igiene  delle  mani,  l'uso  di  idonei  dispositivi  di   protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 
 
  5. Altri suggerimenti 
 
  5.1. Ove il  luogo  di  culto  non  e'  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni del  presente  Protocollo,  l'Ordinario  del  luogo  puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria. 
  5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta'
e di salute. 
  5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita'
streaming  per  la  fruizione  di  chi  non  puo'  partecipare   alla
celebrazione eucaristica. 
 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa  delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza  Episcopale
Italiana. 
 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a  far  data  dal  giorno
lunedi' 18 maggio 2020. 
 
       Card.                 Prof. Avv.              Cons. Pref.      
 Gualtiero Bassetti        Giuseppe Conte         Luciana Lamorgese   
    Presidente               Presidente                Ministro       
     della CEI             del Consiglio            dell'Interno      
 
  Roma, 7 maggio 2020 
 
  __________ 
     1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il  ministro  indossi,  oltre
alla mascherina, guanti monouso. 

Allegato 2

Allegato 2 
            Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane 
 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
    1.1 E' consentita ogni celebrazione e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
    1.2 Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
    1.3 Coloro che accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
    1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
    1.5 Alle autorita' religiose e' affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
    1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
    1.7  Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si  utilizzino,   ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
    1.8 Non e' consentito accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
    1.9 Si da' indicazione, ove possibile e consentito,  di  svolgere
le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro. 
    1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
    1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto. 
 
  Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose 
 
    2.1 Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
    2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore. 
    2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
    3.1 I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
    3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
  Comunicazione 
 
    4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
    4.2 All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
      - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
      -  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
      - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
  Altri suggerimenti 
 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo   con   le   Comunita'   Ebraiche   Italiane",   con   le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al  Comitato  Tecnico
Scientifico. 
 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
  I rappresentanti           Prof. Avv.              Cons. Pref.      
                           Giuseppe Conte         Luciana Lamorgese   
                             Presidente                Ministro       
                           del Consiglio            dell'Interno      
 
  Roma, 15 maggio 2020 

(Allegato 3 )
                             Allegato 3 
    Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
    1.12 E' consentita ogni celebrazione e ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
    1.13 Nel rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
    1.14 Coloro che accedono ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
    1.15 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
    1.16 Alle autorita' religiose e' affidata la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
    1.17 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
    1.18  Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si  utilizzino,  ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
    1.19 Non e' consentito accedere al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
    1.20  Si  da'  indicazione,  ove  possibile  e   previsto   dalle
rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi
esterni dei luoghi di culto, avendo cura  che,  alla  conclusione,  i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
    1.21 In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
    1.22 I ministri di culto possono svolgere attivita' di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
 
    2.1 Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
    2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore  e
di un solo organista, adeguatamente distanziati. 
    2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
    2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore  avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro  straordinario  avranno
curato l'igiene delle loro  mani  e  indossato  guanti  monouso;  gli
stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 
    2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
    3.3 I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
    3.4 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
  Comunicazione 
 
    4.1 Sara'  cura  di  ogni  autorita'  religiosa  rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
    4.2 All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
      - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
      -  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
      - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
  Altri suggerimenti 
 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche,  Anglicane",  con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e'  stato  trasmesso,  in  data  odierna,  al  Comitato
Tecnico Scientifico. 
 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
  I rappresentanti           Prof. Avv.              Cons. Pref.      
                           Giuseppe Conte         Luciana Lamorgese   
                             Presidente                Ministro       
                           del Consiglio            dell'Interno      
 
  Roma, 15 maggio 2020
(Allegato 4 )
                             Allegato 4 
                Protocollo con le Comunita' ortodosse 
 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
    1.23 E' consentita ogni celebrazione e ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
    1.24 Nel rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
    1.25 Coloro che accedono ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
    1.26 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
    1.27 Alle autorita' religiose e' affidata la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
    1.28 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
    1.29  Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si  utilizzino,  ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
    1.30 Non e' consentito accedere al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
    1.31  Si  da'  indicazione,  ove  possibile  e   previsto   dalle
rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi
esterni dei luoghi di culto, avendo cura  che,  alla  conclusione,  i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
    1.32 In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
    1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono  svolgere  attivita'
di culto ed eccezionalmente spostarsi anche  oltre  i  confini  della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente  e   nel   rispetto   di   quanto   previsto   in   tema   di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento. 
 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
 
    2.1 Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
    2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa  salmodiare
a voce bassa. 
    2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
    2.4  La  distribuzione  della  Comunione  avverra'  dopo  che  il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi  naso  e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  avranno  cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della  Divina  Liturgia  senza
venire a contatto con i fedeli. 
    2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
    3.5 I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
    3.6 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
  Comunicazione 
 
    4.1 Sara' cura del responsabile  del  luogo  di  culto  (parroco)
rendere noto  i  contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le
modalita' che assicurino la migliore diffusione. 
    4.2 All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
      - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
      -  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
      - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
  Altri suggerimenti 
 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
  I rappresentanti           Prof. Avv.              Cons. Pref.      
                           Giuseppe Conte         Luciana Lamorgese   
                             Presidente                Ministro       
                           del Consiglio            dell'Interno      
 
  Roma, 15 maggio 2020
(Allegato 5 )
                             Allegato 5 
  Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e 
                     Soka Gakkai), Baha'i e Sikh 
 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 
 
    1.34 E' consentita ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
    1.35 Nel rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
    1.36 Coloro che accedono ai  luoghi  di  culto  per  la  funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine. 
    1.37 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
    1.38 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo  di  culto
e' affidato il compito di individuare forme  idonee  di  celebrazione
dei riti allo scopo di garantire  il  distanziamento  interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 
    1.39 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
    1.40  Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si  utilizzino,  ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
    1.41 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa
a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
    1.42  Si  da'  indicazione,  ove  possibile  e   previsto   dalle
rispettive Comunita' religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi
esterni dei luoghi di culto, avendo cura  che,  alla  conclusione,  i
partecipanti si  allontanino  rapidamente  dall'area  della  funzione
religiosa. 
    1.43 In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
    1.44 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili
del luogo di culto (uomini  e  donne)  autorizzati  dalle  rispettive
confessioni  religiose  possono  svolgere  attivita'  di   culto   ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento. 
 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose 
 
    2.1 Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
    2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore  e
di un solo organista, adeguatamente distanziati. 
    2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
    3.7 I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni funzione. 
    3.8 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
  Comunicazione 
 
    4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
    4.2 All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
      - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
      -  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
      - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
  Altri suggerimenti 
 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista,  Buddista  (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
  I rappresentanti           Prof. Avv.              Cons. Pref.      
                           Giuseppe Conte         Luciana Lamorgese   
                             Presidente                Ministro       
                           del Consiglio            dell'Interno      
 
  Roma, 15 maggio 2020
(Allegato 6 )
                             Allegato 6 
                Protocollo con le Comunita' Islamiche 
 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazione  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 
 
    1.45 E' consentita ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
    1.46 Nel rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
    1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono
tenuti a indossare mascherine. 
    1.48 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
    1.49 Alle autorita' religiose e' affidata la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di preghiera  allo  scopo  di  garantire  il
distanziamento   interpersonale,   facendo   rispettare   tutte    le
prescrizioni di sicurezza. 
    1.50 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
    1.51  Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si  utilizzino,  ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
    1.52 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
    1.53  Si  da'  indicazione,  ove  possibile  e   previsto   dalle
rispettive comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera. 
    1.54 In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
    1.55 I ministri di culto o responsabili di  comunita'  (uomini  e
donne)  autorizzati  dai  rispettivi  organismi   religiosi   possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche  oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema  di
autocertificazione,  corredata  altresi'  dalla  certificazione   del
responsabile della comunita'. 
 
  Attenzioni da osservare nella preghiera 
 
    2.1 Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
    2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
    2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione  delle  vie  aeree  e  del  distanziamento  sociale  -  in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio. 
 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
    3.9 I luoghi di culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni preghiera. 
    3.10 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
  Comunicazione 
 
    4.1 Sara'  cura  di  ogni  autorita'  religiosa  rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
    4.2 All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
      - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
      -  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
      - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
  Altri suggerimenti 
 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
    5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado
di rispettare le misure sopra disciplinate. 
 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
  I rappresentanti           Prof. Avv.              Cons. Pref.      
                           Giuseppe Conte         Luciana Lamorgese   
                             Presidente                Ministro       
                           del Consiglio            dell'Interno      
 
  Roma, 15 maggio 2020
(Allegato 7 )
                             Allegato 7 
      Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo 
                    dei Santi degli ultimi giorni 
 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazione  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
 
    1.56 E' consentita ogni celebrazione e ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
    1.57 Nel rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
    1.58 Coloro che accedono ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
    1.59 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
    1.60 Alle autorita' religiose e' affidata la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
    1.61 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
    1.62  Per  favorire  un  accesso  ordinato,  si  utilizzino,  ove
presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli  riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
    1.63 Non e' consentito accedere al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
    1.64  Si  da'  indicazione,  ove  possibile  e   previsto   dalle
rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi
esterni dei luoghi di culto, avendo cura  che,  alla  conclusione,  i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
    1.65 In relazione a particolari aspetti del culto che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
    1.66 I ministri di culto possono svolgere attivita' di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
 
    2.1 Per favorire il rispetto delle norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
    2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore  e
di un solo organista, adeguatamente distanziati. 
    2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
    2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo  che  il
celebrante avra'  curato  l'igiene  delle  mani  e  indossato  guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di  sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli. 
    2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di  vista  liturgico
non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
 
    3.11 I luoghi di culto devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
    3.12 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
 
  Comunicazione 
 
    4.1 Sara'  cura  di  ogni  autorita'  religiosa  rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
    4.2 All'ingresso del luogo di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
      - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
      -  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
      - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
 
  Altri suggerimenti 
 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo  dei  Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state  recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso,  in  data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
 
  I rappresentanti           Prof. Avv.              Cons. Pref.      
                           Giuseppe Conte         Luciana Lamorgese   
                             Presidente                Ministro       
                           del Consiglio            dell'Interno      
 
  Roma, 15 maggio 2020
(Allegato 8 )
                             Allegato 8 
        Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
                   per le politiche della famiglia 
      Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' 
    organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti 
                nella fase 2 dell'emergenza covid-19 
 
 
Introduzione: nuove opportunita' per garantire  ai  bambini  ed  agli
adolescenti l'esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco 
 
  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione
che hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1
dell'emergenza, la possibilita' di movimento al di fuori del contesto
domestico. In particolare, con la sospensione di tutte  le  attivita'
educative e scolastiche in presenza, si e' limitata drasticamente  la
possibilita'  di  svolgere  esperienze  al  di  fuori  del   contesto
domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. 
  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di
salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano
strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro  sociale
fra pari, al gioco ed all'educazione. 
  Partendo dalle circostanze  sopra  richiamate,  le  presenti  linee
guida hanno  l'obiettivo  individuare  orientamenti  e  proposte  per
realizzare,   nella   attuale   fase   2   dell'emergenza   COVID-19,
opportunita'  organizzate  di  socialita'  e  gioco  per  bambini  ed
adolescenti. 
  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco ed in generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute,
nonche' di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  ed
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata,
interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 
  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali ed  unitarie
relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in
relazione agli standard ambientali,  di  rapporto  numerico  ed  alla
definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini  e  gli
adolescenti, sugli operatori e sulle famiglie. 
  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari
protocolli operativi da  adottare  in  corso  di  frequenza  sia  sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali
ed ai diversi materiali impiegati. 
  Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti  il  come  attuare
condizioni  che  consentano  di  offrire  opportunita'  positive   in
condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza
possibili date le circostanze. 
  Costituiscono elementi di riferimento trasversali  alle  esperienze
ed attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 
  1) la centratura sulla  qualita'  della  relazione  interpersonale,
mediante il rapporto individuale  adulto  e  bambino,  nel  caso  dei
bambini di eta' inferiore ai  3  anni,  e  mediante  l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso dei bambini piu' grandi  e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 
  2) l'attenta organizzazione  degli  spazi  piu'  idonei  e  sicuri,
privilegiando quelli esterni ed il  loro  allestimento  per  favorire
attivita' di piccoli gruppi; 
  3)  l'attenzione   particolare   agli   aspetti   igienici   e   di
sanificazione, al fine di ridurre  i  rischi  tramite  protocolli  di
sicurezza adeguati. 
  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida
trattano  tre  distinte  tipologie  di  interesse,   che   troveranno
realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa  dalla
riapertura dei servizi educativi e delle  scuole  nel  prossimo  anno
scolastico 2020-2021. 
  In particolare, ci si riferisce: 
  1)  a  decorrere  dal  mese  di  maggio   2020,   alla   riapertura
regolamentata di parchi e giardini pubblici  per  la  loro  possibile
frequentazione da parte di bambini anche di eta' inferiore ai 3  anni
ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti; 
  2) a decorrere dal 18 maggio 2020 e per  il  periodo  estivo,  alla
realizzazione di attivita' organizzate per bambini di eta'  superiore
ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori  addetti  alla
loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche  attraverso
sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education; 
  3) a decorrere dal mese di giugno 2020 e  per  il  periodo  estivo,
alla realizzazione di progetti di  attivita'  ludico-ricreative  -  i
centri  estivi  -  per  bambini  di  eta'  superiore  ai  3  anni  ed
adolescenti,  con  la  presenza  di  operatori  addetti   alla   loro
conduzione, utilizzando le potenzialita' di accoglienza di spazi  per
l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari. 
  La  finalita'  perseguita  di  ripristinare   le   condizioni   per
l'esercizio da parte di bambini e degli adolescenti del diritto  alla
socialita' ed  al  gioco  anche  oltre  i  confini  della  dimensione
domestica e familiare si intreccia fortemente  con  le  problematiche
inerenti alla conciliazione delle dimensioni  di  cura  e  lavoro  da
parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore
intensita' a partire dalla fase 2 rispetto alla  fase  immediatamente
precedente, a riprendere le proprie attivita' di lavoro. 
  Per questo motivo, nella circostanza in cui la richiesta di accesso
alle opportunita' che prevedono un affidamento temporaneo del bambino
o  dell'adolescente  siano  superiori  alle  possibilita'   ricettive
offerte, non potra' che provvedersi a selezionare la domanda  tenendo
conto anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto  legate
al tema della conciliazione. 
  D'altra parte, poiche' il diritto dei bambini e  degli  adolescenti
alla socialita' ed al gioco e' di natura universale e  non  derivante
dalla condizione di lavoro dei genitori, sara'  la  pluralita'  delle
offerte previste a garantire che nessun  bambino  o  adolescente  sia
escluso dalla possibilita' di vivere esperienze garantite e sicure al
di fuori del contesto domestico. 
 
1 Riapertura regolamentata di parchi e di giardini  pubblici  per  la
loro possibile frequentazione da parte  di  bambini,  anche  di  eta'
inferiore  ai  3  anni,  e  di  adolescenti  con  genitori  o  adulti
familiari. Decorrenza: maggio 2020 
 
  I  parchi  ed  i  giardini  pubblici  rappresentano   una   risorsa
disponibile di grande importanza per tutti, e certamente anche per  i
bambini e gli adolescenti, che possono godervi della possibilita'  di
realizzare esperienze all'area aperta  sia  orientate  alla  scoperta
dell'ambiente che  alla  realizzazione  di  attivita'  di  gioco  col
supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso. 
  La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo  per
il recupero di un equilibrio psicologico e fisico  che  ha  risentito
delle prescrizioni che hanno impedito  di  uscire  di  casa,  sebbene
richieda di  essere  regolamentata  nelle  forme  di  accesso,  nelle
modalita' di controllo delle  condizioni  igieniche  degli  arredi  e
delle attrezzature disponibili e con  la  garanzia,  in  carico  alla
responsabilita'  degli  adulti  presenti,  che  sia   rispettato   il
prescritto distanziamento fisico. 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
  1) l'accessibilita' degli spazi; 
  2) i compiti del gestore; 
  3)  la  responsabilita'  del  genitore  o   dell'adulto   familiare
accompagnatore, o del ragazzo se almeno 14enne. 
 
  1.1 Accessibilita' degli spazi 
  1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni,  con  obbligo
di accompagnamento da parte di un  genitore  o  di  un  altro  adulto
familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto  dei  14
anni; 
  2)  limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di  non   produrre
assembramenti e  di  garantire  il  distanziamento  fisico  nell'area
interessata. 
 
  1.2 Compiti del gestore 
  1) Mettere a disposizione  personale  per  la  realizzazione  delle
funzioni di: 
    a) manutenzione e controllo periodico; 
    b) pulizia periodica degli arredi; 
    c) supervisione degli spazi. 
  2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: 
    a) definendo e controllando dei suoi confini; 
    b)  eseguendo  controlli  periodici  dello  stato  delle  diverse
attrezzature in esso presenti con pulizia  approfondita  e  frequente
delle superfici piu'  toccate,  almeno  giornaliera,  con  detergente
neutro. 
  3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare
che: 
    a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; 
    b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di
eta' superiore ai 3 anni, e che non si  determinino  densita'  fisico
tali   da   pregiudicare   il   rispetto   delle   prescrizioni   sul
distanziamento fisico (almeno  un  metro  fra  ogni  diversa  persona
presente nell'area). 
 
  1.3  Responsabilita'   del   genitore   o   dell'adulto   familiare
accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne) 
  1) Attuare modalita'  di  accompagnamento  diretto  del  bambino  o
dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni
di  vita  e  in  caso  di  soggetti  con  patologie  neuropsichiatria
infantile (NPI), fragilita', cronicita', in particolare: 
    a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare  una  carrozzina,
un passeggino o similari, oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di
deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte
dell'adulto accompagnatore; 
    b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con  patologie
NPI, fragilita', cronicita',  garantire  la  presenza  di  un  adulto
accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni,  non
e' necessario  l'accompagnatore  adulto,  mentre  si  attribuisce  al
ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli  operatori  che  vigilano
sull'area, la responsabilita' di mantenere il distanziamento fisico); 
  2) garantire in  ogni  caso  il  rispetto  delle  prescrizioni  sul
distanziamento fisico. 
 
2 Attivita' organizzate per i bambini di eta' superiore ai 3  anni  e
gli adolescenti, con la  presenza  di  operatori  addetti  alla  loro
conduzione, nel contesto di  parchi  e  giardini  o  luoghi  similari
(fattorie didattiche, ecc.). Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per  il
periodo estivo 
 
  La realizzazione di esperienze ed attivita' all'aperto  rappresenta
un'opportunita' fondamentale nel quadro dello sviluppo  armonico  dei
bambini e degli adolescenti e sempre  di  piu'  il  tema  ha  assunto
centralita' e attenzione all'interno  della  definizione  di  outdoor
education, con cui si sottolinea non solo  l'aspetto  ricreativo,  ma
innanzitutto il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della  natura
e lo sviluppo di importanti dimensioni dell'esperienza individuale. 
  Dal 18 maggio 2020, gli enti interessati avranno l'opportunita'  di
avviare i percorsi per  definire,  sentiti  i  soggetti  coinvolti  e
d'intesa con i gestori, la  progettazione  e  l'organizzazione  delle
attivita'. 
  I progetti potranno essere realizzati dagli enti  interessati,  dai
soggetti gestori da questi individuati nonche' da  organizzazioni  ed
enti del Terzo Settore. 
  All'interno di questa prospettiva, molte sperimentazioni innovative
si sono sviluppate non solo all'interno di esperienze  internazionali
nordeuropee di piu' lunga tradizione, ma per meritoria iniziativa  di
quelle realta' locali che hanno  positivamente  investito  in  questo
settore. 
  La  realizzazione  di  attivita'  all'aperto   -   nella   presente
circostanza - rappresenta peraltro un importante elemento  in  ordine
alla possibilita' di garantire che l'esperienza dei bambini  e  degli
adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura  areato  ed  in
condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico. 
  Si intende che il progetto di attivita' sia elaborato  dal  gestore
ricomprendendo la relativa assunzione di  responsabilita',  condivisa
con le famiglie,  nei  confronti  dei  bambini  e  degli  adolescenti
accolti, anche  considerando  il  particolare  momento  di  emergenza
sanitaria in corso. 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
  1) l'accessibilita'; 
  2) gli standard per il rapporto fra i  bambini  o  gli  adolescenti
accolti e lo spazio disponibile; 
  3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini
e gli adolescenti e  le  strategie  generali  per  il  distanziamento
fisico; 
  4) i principi generali di igiene e pulizia; 
  5) i criteri di selezione  del  personale  e  di  formazione  degli
operatori; 
  6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita'; 
  7) l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento  e  ritiro
dei bambini o degli adolescenti; 
  8) il triage in accoglienza; 
  9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 
  10)  le  attenzioni  speciali  per  l'accoglienza  di   bambini   o
adolescenti con disabilita'. 
 
  2.1 Accessibilita' degli spazi 
  Le condizioni  di  salute  dei  bambini  e  degli  adolescenti  che
partecipano all'offerta delle attivita' devono essere considerate con
l'aiuto  del  pediatra  di  libera  scelta,  anche  per   l'eventuale
segnalazione  della  necessita'  di   applicare   misure   protettive
aggiuntive individualizzate. 
  In  via  generale,  l'accesso  potra'  realizzarsi  alle   seguenti
condizioni: 
  1) da parte di tutti i bambini ed adolescenti a partire dai 3  anni
di eta', si intende  che  il  progetto  deve  preferibilmente  essere
circoscritto a sottofasce di eta' in modo da  determinare  condizioni
di omogeneita' fra i diversi bambini e adolescenti  accolti;  a  tale
scopo, per esempio,  possono  essere  distinte  fasce  relative  alla
scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria  (dai  6
agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 
  2) mediante iscrizione e' il gestore a definire i tempi ed  i  modi
d'iscrizione dandone comunicazione in modo  pubblico  e  con  congruo
anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte, con criteri di
selezione della domanda da definirsi nel caso  di  domande  superiori
alla ricettivita' prevista. 
 
  2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti  e
lo spazio disponibile 
  Il fatto che tutte le attivita' si svolgano all'aperto  rappresenta
certamente un'opportunita' privilegiata. 
  Cio' premesso, in considerazione delle necessita' di  garantire  il
prescritto distanziamento fisico, e' fondamentale l'organizzazione in
piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralita' di diversi  spazi
per lo svolgimento delle attivita' programmate. 
 
  2.3 Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed
adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico 
  Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini  ed  adolescenti
sara' graduato  in  relazione  all'eta'  dei  bambini  o  adolescenti
stessi, come segue: 
  1) per i bambini in eta' di scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni) e'
consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 
  2) per i bambini in eta' di scuola primaria (da 6 ad  11  anni)  e'
consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 
  3) per gli adolescenti in eta' di scuola secondaria  (da  12  a  17
anni) e' consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. 
 
  2.4 Principi generali d'igiene e pulizia 
  Considerato  che  l'infezione  virale  si  realizza  per   droplets
(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o  per
contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando  bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le  misure  di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
  1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
  2) non tossire o starnutire senza protezione; 
  3) mantenere il distanziamento fisico  di  almeno  un  metro  dalle
altre persone; 
  4) non toccarsi il viso con le mani. 
  Particolare attenzione deve essere  rivolta  all'utilizzo  corretto
delle mascherine. 
  Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali  devono  essere
svolte di frequente  sulle  superfici  piu'  toccate,  con  frequenza
almeno giornaliera, con detergente neutro. 
  I servizi igienici richiedono di essere  oggetto  di  pulizia  dopo
ogni volta  che  sono  stati  utilizzati  e  di  disinfezione  almeno
giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%  di
cloro attivo  o  altri  prodotti  virucidi  autorizzati  seguendo  le
istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 
 
  2.5 Criteri di  selezione  del  personale  e  di  formazione  degli
operatori 
  Oltre alla  verifica  dei  requisiti  di  formazione  e'  opportuno
prevedere un numero di operatori supplenti  disponibili  in  caso  di
necessita'.  In  via   complementare,   costituira'   un'opportunita'
positiva la possibilita' di coinvolgimento  di  operatori  volontari,
opportunamente formati. 
  Tutto il personale, sia professionale che volontario,  deve  essere
formato sui temi della  prevenzione  di  COVID-19,  nonche'  per  gli
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle
misure d'igiene e sanificazione. 
  E' altresi' importante che tutti gli operatori conoscano per  tempo
lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunita' che esso  offre
rispetto all'eta' dei bambini che accogliera' e cosi' in  modo  utile
alla programmazione delle diverse attivita' da proporre e condividere
con i bambini o gli adolescenti. 
 
  2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'  e
la stabilita' nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi
di bambini ed adolescenti 
  Sara'  necessario  lavorare  per  piccoli  gruppi  di  bambini   ed
adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto
il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la  relazione  fra  il
piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli  operatori  attribuiti
dev'essere garantita con continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  Le diverse attivita' programmate  devono  realizzarsi  inoltre  nel
rispetto delle seguenti principali condizioni: 
  1) continuita' di relazione fra gli operatori ed i  piccoli  gruppi
di bambini o gli adolescenti anche ai fini di consentire  l'eventuale
tracciamento di potenziali casi di contagio; 
  2)  pulizia  approfondita  frequente  delle  attrezzature  e  degli
oggetti utilizzati  per  la  realizzazione  delle  attivita',  almeno
giornaliera, con detergente neutro; 
  3) lavaggio delle mani in concomitanza  col  cambio  di  attivita',
dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima  dell'eventuale  consumo
di pasti. 
 
  2.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e  di  ritiro
dei bambini ed adolescenti 
  E' importante che la situazione di arrivo  e  rientro  a  casa  dei
bambini e degli adolescenti si svolga senza comportare  assembramento
negli ingressi  delle  aree  interessate.  Per  questo  e'  opportuno
scaglionarne la programmazione  nell'arco  di  un  tempo  complessivo
congruo.  Meglio  inoltre   organizzare   l'accoglienza   all'esterno
dell'area  segnalando  con  appositi  riferimenti  le   distanze   da
rispettare. 
  All'ingresso  nell'area  per  ogni  bambino   ed   adolescente   va
predisposto il lavaggio delle mani con acqua  e  sapone,  o  con  gel
igienizzante. 
  L'igienizzazione delle mani  dovra'  ovviamente  essere  realizzata
anche nel caso degli operatori che entrano in turno. 
 
  2.8 Triage in accoglienza 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un  opportuno
ingresso separato dell'area o della struttura  per  evitare  che  gli
adulti accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento
delle attivita'. E' inoltre necessario che gli ingressi e  le  uscite
siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti. 
  Quando possibile, e'  opportuno  che  i  punti  di  ingresso  siano
differenziati dai punti di uscita,  con  individuazione  di  percorsi
obbligati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino  con  acqua  e  sapone  oppure  di  gel  idroalcolico   per
l'igienizzazione delle mani del bambino o dell'adolescente prima  che
entri nella struttura. Similmente, il bambino o l'adolescente  dovra'
igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere
riconsegnato all'accompagnatore. 
  Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata  dei
bambini per evitare ingestioni accidentali. 
  La procedura di triage deve prevedere in  particolare  le  seguenti
verifiche alternativamente: 
  1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente  abbia  avuto
la febbre, tosse, difficolta' respiratoria o e' stato male a casa; 
  2) dopo  aver  igienizzato  le  mani,  verifica  della  temperatura
corporea con rilevatore di temperatura corporea  o  termometro  senza
contatto, da pulire con  una  salvietta  igienizzante  o  del  cotone
imbevuto  di  alcool  prima  del  primo   utilizzo   ed   alla   fine
dell'accoglienza; ed in caso di possibile contaminazione, ad  esempio
se il bambino o l'adolescente inavvertitamente entra in contatto  con
lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 
  La  stessa  procedura  va  posta  in  essere  all'entrata  per  gli
operatori, che, se malati, devono rimanere a  casa  ed  allertare  il
loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore. 
 
  2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto 
  Il gestore dell'attivita'  deve  garantire  l'elaborazione  di  uno
specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del
Comune nel cui territorio si svolge l'attivita', nonche', per  quanto
di competenza, da parte delle competenti autorita' sanitarie locali. 
  Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente
con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e  ha  lo
scopo di mostrare la loro  applicazione  coerente  all'interno  dello
specifico contesto ambientale in cui le attivita' si svolgeranno. 
  Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 
  1)  il  calendario   di   apertura   e   l'orario   quotidiano   di
funzionamento,  con  distinzione  dei  tempi  di  effettiva  apertura
all'utenza e di quelli - precedenti e successivi -  previsti  per  la
predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la
conclusione delle attivita' programmate; 
  2) il numero e l'eta'  dei  bambini  ed  adolescenti  accolti,  nel
rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale  da  garantire
il prescritto distanziamento fisico 
  3) gli ambienti e gli spazi utilizzati  e  la  loro  organizzazione
funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi
ambiti funzionali - ad esempio, gli accessi, le aree gioco,  le  aree
servizio, ecc. -  siano  rappresentati  in  modo  chiaro  e  tale  da
costituire la base  di  riferimento  per  regolare  i  flussi  e  gli
spostamenti previsti,  nonche'  per  verificarne  preliminarmente  la
corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanita',
distanziamento fisico; 
  4) i tempi di svolgimento delle  attivita'  ed  il  loro  programma
giornaliero di massima,  mediante  un  prospetto  che  espliciti  con
chiarezza le diverse  situazioni  e  le  attivita'  che  si  svolgono
dall'inizio al termine della frequenza; ed  individuando  altresi'  i
momenti in cui e' previsto di realizzare routine  di  lavaggio  delle
mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali; 
  5) l'elenco del personale impiegato (nel  rispetto  del  prescritto
rapporto numerico minimo con il  numero  di  bambini  ed  adolescenti
accolti), ivi compresa la previsione di una figura  di  coordinamento
educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 
  6) le specifiche modalita' previste  nel  caso  di  accoglienza  di
bambini ed adolescenti con  disabilita'  o  provenienti  da  contesti
familiari caratterizzati da fragilita', identificando le modalita' di
consultazione dei servizi sociosanitari  al  fine  di  concordare  le
forme di individualizzazione del progetto di attivita' da proporre  e
realizzare; 
  7) le specifiche modalita' previste  per  l'eventuale  utilizzo  di
mezzi per il trasporto dei bambini ed  adolescenti,  con  particolare
riguardo alle modalita' con cui verra' garantita l'accompagnamento  a
bordo  da  parte  di  una  figura  adulta,  nonche'   il   prescritto
distanziamento fisico; 
  8) le modalita' previste per la verifica della condizione di salute
del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da
identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali; 
  9) l'elenco dei bambini  ed  adolescenti  accolti  e  le  modalita'
previste per la verifica della loro condizione di salute,  attraverso
dichiarazioni e certificazioni da  identificare  in  accordo  con  le
competenti autorita' sanitarie locali; 
  10)  il  rispetto  delle  prescrizioni  igieniche   inerenti   alla
manutenzione ordinaria dello spazio, al  controllo  quotidiano  dello
stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti  e  la
loro relativa pulizia approfondita periodica; 
  11) le previste modalita' di verifica quotidiana  delle  condizioni
di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo
delle mascherine; 
  12) quanto eventualmente inerente alla preparazione  e  consumo  di
pasti. 
 
  2.10  Attenzioni  speciali  per   l'accoglienza   di   bambini   ed
adolescenti con disabilita' 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive per contenere i contagi hanno comportato per  bambini  ed
adolescenti con disabilita', e della necessita' di includerli in  una
graduale ripresa della  socialita',  particolare  attenzione  e  cura
vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure  di
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive. 
  Il rapporto numerico,  nel  caso  di  bambini  ed  adolescenti  con
disabilita', dovrebbe essere potenziato integrando  la  dotazione  di
operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino  o  l'adolescente,
anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1. 
  Il personale coinvolto dovra' essere adeguatamente formato anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento,
cosi'  come  della  necessita'  di  accompagnare  i  bambini  e   gli
adolescenti con disabilita' nel comprendere il senso delle misure  di
precauzione. 
 
3 Attivita' ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini  d'eta'
superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la  presenza  di  operatori
addetti  alla  loro  conduzione  utilizzando  le   potenzialita'   di
accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o  altri  ambienti
similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza:
da giugno 2020 e per il periodo estivo 
 
  L'utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per
l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi che offrano  un
programma di attivita' ludico-ricreative, nel periodo estivo  in  cui
gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura,
ha una tradizione molto forte e  radicata  in  numerosissime  realta'
locali. 
  Le sedi di servizi educativi e di  scuole  maggiormente  utilizzate
per questo scopo sono naturalmente  quelle  che  sono  dotate  di  un
generoso spazio verde dedicato poiche' questo consente di  realizzare
attivita' anche all'aperto e diverse  da  quelle  che  caratterizzano
l'attivita' didattica che si svolge durante il calendario scolastico. 
  Non e' naturalmente esclusa la  possibilita'  di  utilizzare  anche
altre sedi similari, a  patto  che  le  stesse  offrano  le  medesime
funzionalita' necessarie,  in  termini  di  spazi  per  le  attivita'
all'interno  e  all'esterno,  servizi  igienici,  spazi  per  servizi
generali e per il  supporto  alla  preparazione  e  distribuzione  di
pasti. 
  In generale, il  progetto  delle  attivita'  offerte  predilige  il
riferimento ad attivita' ludiche  che  consentano  di  utilizzare  il
tempo della giornata in modo disteso e piacevole. 
  I progetti potranno essere realizzati dagli enti  interessati,  dai
soggetti gestori da questi individuati, nonche' da organizzazioni  ed
enti del Terzo Settore. 
  Si intende che il progetto di attivita' sia elaborato  dal  gestore
ricomprendendo la relativa assunzione di  responsabilita',  condivisa
con le famiglie,  nei  confronti  dei  bambini  e  degli  adolescenti
accolti, anche  considerando  il  particolare  momento  di  emergenza
sanitaria in corso. 
  Gli aspetti presi in considerazione riguardano: 
  1) l'accessibilita'; 
  2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti
e lo spazio disponibile; 
  3) gli standard per il rapporto numerico  fra  il  personale  ed  i
bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento
fisico; 
  4) i principi generali d'igiene e pulizia; 
  5) i criteri di selezione  del  personale  e  di  formazione  degli
operatori; 
  6) gli orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'
e di stabilita' nel tempo della relazione  fra  gli  operatori  ed  i
gruppi di bambini ed adolescenti; 
  7) l'accesso quotidiano,  le  modalita'  di  accompagnamento  e  di
ritiro dei bambini ed adolescenti; 
  8) i triage in accoglienza; 
  9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 
  10)  le  attenzioni  speciali  per  l'accoglienza  di  bambini   ed
adolescenti con disabilita'. 
 
  3.1 Accessibilita' degli spazi 
  Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai  centri  estivi
devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta. 
  Devono  in  ogni  caso  essere  previsti   criteri   di   priorita'
nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai  bisogni  delle
famiglie con maggiori difficolta'  nella  conciliazione  fra  cura  e
lavoro (per esempio situazioni con entrambi  i  genitori  lavoratori,
nuclei  familiari  monoparentali,  incompatibilita'  del  lavoro  dei
genitori con lo smart-working, condizioni di fragilita', ecc.) 
  In  via  generale,  l'accesso  deve   realizzarsi   alle   seguenti
condizioni: 
  1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende  che
il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di eta' in modo  da
determinare condizioni  di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  ed
adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte  fasce  relative
alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5  anni),  alla  scuola  primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 
  2) mediante iscrizione e' il gestore a definire i tempi ed  i  modi
d'iscrizione dandone comunicazione in modo  pubblico  e  con  congruo
anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte; 
  3) con criteri di selezione della  domanda,  nel  caso  di  domande
superiori alla ricettivita' prevista, ove si determini la  situazione
in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda  espressa,  deve
essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto  di  alcuni
criteri, quali ad esempio: 
    a) la condizione di disabilita' del bambino o adolescente; 
    b) la documentata condizione di fragilita' del  nucleo  familiare
di provenienza del bambino ed adolescente; 
    c) il maggior grado di impegno in attivita' di  lavoro  da  parte
dei genitori del bambino ed adolescente. 
 
  3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti  e
spazio disponibile 
  In considerazione  delle  necessita'  di  garantire  il  prescritto
distanziamento fisico, e' fondamentale  l'organizzazione  in  piccoli
gruppi e l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi  per  lo
svolgimento delle attivita' programmate. 
  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio
ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza  di  ogni  spazio  dal
punto di vista della sicurezza. 
  In considerazione delle  necessita'  di  distanziamento  fisico  e'
opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita' in spazi aperti
all'esterno, anche se non  in  via  esclusiva,  e  tenendo  conto  di
adeguate zone d'ombra. 
  Vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario uno  sforzo
volto  ad  individuare  una  pluralita'  di  diversi  spazi  per   lo
svolgimento  delle  attivita'  dei  centri  estivi  nell'ambito   del
territorio di riferimento. 
  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione
abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere
frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
 
  3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale  e  bambini  ed
adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico 
  I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di
autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attivita' comuni come
il pasto o l'uso dei servizi  igienici,  sia  la  loro  capacita'  di
aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio  di
COVID-19. 
  Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini  ed  adolescenti
sara' graduato in relazione all'eta' dei bambini ed  adolescenti  nel
modo seguente: 
  1) per i bambini in eta' di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni),
un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 
  2) per i bambini in eta' di scuola primaria (dai 6 agli  11  anni),
un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 
  3) per gli adolescenti in eta' di scuola secondaria (dai 12  ai  17
anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. 
  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle
attivita',  tenendo  conto  delle  prescrizioni  sul   distanziamento
fisico. 
 
  3.4 Principi generali d'igiene e pulizia 
  Considerato  che  l'infezione  virale  si  realizza  per   droplets
(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o  per
contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando  bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le  misure  di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
  1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
  2) non tossire o starnutire senza protezione; 
  3) mantenere il distanziamento fisico  di  almeno  un  metro  dalle
altre persone; 
  4) non toccarsi il viso con le mani; 
  5) pulire frequentemente  le  superfici  con  le  quali  si  vie  a
contatto; 
  6) arieggiare frequentemente i locali. 
  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di
permanenza  in  spazi  aperti.  Particolare  attenzione  deve  essere
rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine. 
  Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali  devono  essere
svolte di frequente  sulle  superfici  piu'  toccate,  con  frequenza
almeno giornaliera, con un detergente neutro. 
  I servizi igienici richiedono di essere  oggetto  di  pulizia  dopo
ogni volta che sono stati  utilizzati,  e  di  "disinfezione"  almeno
giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%  di
cloro attivo  o  altri  prodotti  virucidi  autorizzati  seguendo  le
istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 
 
  3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori 
  Oltre alla verifica  dei  requisiti  di  formazione  e'  necessario
prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in  caso
di necessita'. 
  In via complementare,  costituira'  una  opportunita'  positiva  la
possibilita' di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente
formati. 
  Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato
sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per  gli  aspetti  di
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure  di
igiene e sanificazione. 
  Molto importante e' anche che tutti  gli  operatori  conoscano  per
tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunita' che  esso
offre  rispetto  all'eta'  dei  bambini  e  degli   adolescenti   che
accogliera',  in  modo  utile  alla  programmazione   delle   diverse
attivita' da proporre e condividere con gli stessi. 
 
  3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'  e
di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi  di
bambini ed adolescenti 
  Sara'  necessario  lavorare  per  piccoli  gruppi  di  bambini   ed
adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto
il tempo di svolgimento  delle  attivita'.  Anche  la  relazione  fra
piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve
essere garantita con continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve
realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali
condizioni: 
  1) continuita' di relazione fra gli operatori ed i  piccoli  gruppi
di bambini ed adolescenti, anche ai fini  di  consentire  l'eventuale
tracciamento di potenziali casi di contagio; 
  2)  pulizia  approfondita  frequente  delle  attrezzature  e  degli
oggetti utilizzati  per  la  realizzazione  delle  attivita'  (almeno
giornaliera) con detergente neutro; 
  3) lavaggio delle mani in concomitanza  col  cambio  di  attivita',
dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima  dell'eventuale  consumo
di pasti; 
  4) attenzione alla  non  condivisione  dell'utilizzo  di  posate  e
bicchieri da parte di piu' bambini nel momento del consumo del pasto; 
  5) non previsione di attivita'  che  comprendano  assembramenti  di
piu' persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai
genitori dei bambini. 
 
  3.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro  dei
bambini ed adolescenti 
  E' importante che la situazione di arrivo  e  rientro  a  casa  dei
bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli
ingressi delle aree interessate. Per questo e' opportuno scaglionarne
la programmazione nell'arco di un tempo complessivo  congruo.  Meglio
inoltre organizzare l'accoglienza  all'esterno  dell'area  segnalando
con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 
  All'ingresso  nell'area  per  ogni  bambino   ed   adolescente   va
predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con  del  gel
igienizzante. 
  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso
degli operatori che entrano in turno. 
 
  3.8 Triage in accoglienza 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un  opportuno
ingresso separato dell'area o struttura per evitare  che  gli  adulti
accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle
attivita'. E' inoltre necessario che gli ingressi e le  uscite  siano
scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti. 
  Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i  punti  di
ingresso  dai  punti  di  uscita,  con  individuazione  di   percorsi
obbligati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino con acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di  questa,  di  gel
idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del  bambino  prima  che
entri nella struttura. Similmente,  il  bambino  o  adolescente  deve
igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere
riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve  ovviamente
essere  conservato  fuori  dalla  portata  dei  bambini  per  evitare
ingestioni accidentali. 
  La procedura di triage deve prevedere in  particolare  le  seguenti
verifiche alternativamente: 
  1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente ha  avuto  la
febbre, tosse, difficolta' respiratoria o e' stato male a casa; 
  2) dopo  aver  igienizzato  le  mani,  verifica  della  temperatura
corporea con rilevatore di temperatura corporea  o  termometro  senza
contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone  imbevuto
di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e  in
caso  di  possibile  contaminazione,  ad  esempio   se   il   bambino
inavvertitamente entra in contatto con lo  strumento  o  si  mette  a
tossire durante la misurazione). 
  La  stessa  procedura  va  posta  in  essere  all'entrata  per  gli
operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro
MMG e il soggetto gestore. 
 
  3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto 
  Il gestore dell'attivita'  deve  garantire  l'elaborazione  di  uno
specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del
Comune nel cui territorio si svolge l'attivita', nonche', per  quanto
di competenza, da parte delle competenti autorita' sanitarie locali. 
  Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente
con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e  ha  lo
scopo di mostrare la loro  applicazione  coerente  all'interno  dello
specifico contesto ambientale in cui le attivita' si svolgeranno. 
  Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 
  1) il calendario di apertura e orario quotidiano di  funzionamento,
con distinzione dei tempi  di  effettiva  apertura  all'utenza  e  di
quelli - precedenti e successivi - previsti  per  la  predisposizione
quotidiana del servizio e per il suo  riordino  dopo  la  conclusione
delle attivita' programmate; 
  2) il numero e eta' dei bambini e degli  adolescenti  accolti,  nel
rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale  da  garantire
il prescritto distanziamento fisico; 
  3)  gli  ambienti  e  spazi  utilizzati   e   loro   organizzazione
funzionale, mediante l'utilizzo di una  piantina  delle  aree  chiuse
nella quale i diversi ambiti funzionali - ad esempio,  accessi,  aree
gioco, aree servizio, ecc. - siano rappresentati  in  modo  chiaro  e
tale da costituire base di riferimento per regolare i  flussi  e  gli
spostamenti previsti,  nonche'  per  verificarne  preliminarmente  la
corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanita',
distanziamento fisico; 
  4)  i  tempi  di  svolgimento  delle  attivita'  e  loro  programma
giornaliero di massima,  mediante  un  prospetto  che  espliciti  con
chiarezza  le  diverse  situazioni  e  attivita'  che   si   svolgono
dall'inizio al termine della  frequenza  e  individuando  altresi'  i
momenti in cui e' previsto di realizzare routine  di  lavaggio  delle
mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali; 
  5) l'elenco del personale impiegato (nel  rispetto  del  prescritto
rapporto numerico minimo con il  numero  di  bambini  ed  adolescenti
accolti), ivi compresa la previsione di una figura  di  coordinamento
educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 
  6) le specifiche modalita' previste  nel  caso  di  accoglienza  di
bambini ed adolescenti con  disabilita'  o  provenienti  da  contesti
familiari caratterizzati da fragilita', identificando le modalita' di
consultazione dei servizi sociosanitari  al  fine  di  concordare  le
forme di individualizzazione del progetto di attivita' da proporre  e
realizzare; 
  7) le specifiche modalita' previste  per  l'eventuale  utilizzo  di
mezzi per il trasporto dei bambini ed  adolescenti,  con  particolare
riguardo alle modalita' con cui verra' garantita l'accompagnamento  a
bordo da parte di figura adulta, nonche' il prescritto distanziamento
fisico; 
  8) le modalita' previste per la verifica della condizione di salute
del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da
identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali; 
  9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalita' previste
per  la  verifica  della  loro  condizione  di   salute,   attraverso
dichiarazioni e certificazioni da  identificare  in  accordo  con  le
competenti autorita' sanitarie locali; 
  10)  il  rispetto  delle  prescrizioni  igieniche   inerenti   alla
manutenzione ordinaria dello spazio, il  controllo  quotidiano  dello
stato dei diversi arredi e  attrezzature  in  esso  presenti  e  loro
relativa pulizia approfondita periodica; 
  11) le previste modalita' di verifica quotidiana  delle  condizioni
di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo
delle mascherine 
  12) quanto eventualmente inerente alla preparazione  e  consumo  di
pasti. 
 
  3.10  Attenzioni  speciali  per   l'accoglienza   di   bambini   ed
adolescenti con disabilita' 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive per contenere i contagi hanno comportato per  bambini  ed
adolescenti con disabilita', e della necessita' di includerli in  una
graduale ripresa della  socialita',  particolare  attenzione  e  cura
vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure  di
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive. 
  Il rapporto numerico,  nel  caso  di  bambini  ed  adolescenti  con
disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di
operatori nel gruppo dove viene accolto il  bambino  ed  adolescente,
portando  il  rapporto  numerico  a  1  operatore  per  1  bambino  o
adolescente. 
  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento,
cosi' come della necessita' di accompagnare  bambini  ed  adolescenti
con disabilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

 

Allegato 9
Spettacoli dal vivo e cinema

1. Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti.
2. Misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
3. Utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunità per gli spettatori.
4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra i diversi spettacoli svolti nella medesima giornata.
6. Adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria e rispetto delle raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento.
7. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli.
9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso le biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all’esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli.
10. Regolamentazione dei servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il distanziamento sociale nell’accesso.
11. Limitazione dell’utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile.
12. Vendita dei biglietti e controllo dell’accesso, ove possibile, con modalità telematiche, anche al fine di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture.
13. Comunicazione agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, delle misure di sicurezza e prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo.

Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell’epidemia da SARSCoV-2.
La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonchè i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale. In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020.

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Allegato 12

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19 e
premesso che

il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

    • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
    • In particolare, le informazioni riguardano
      • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
      • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
      • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
      • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
        l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

  • Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1
  • Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
  • L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
  • Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

  • Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
  • Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
  • Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
  • le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
  • in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
  • L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

  • è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
  • l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
  • è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
  • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

  • l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
    Per questi motivi:

    1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
    2. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
    3. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
      (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
  • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
  • nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

  • l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
  • occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
  • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
  • Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
    1. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
  • nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
  • dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

  • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
  • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
  • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
  • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
  • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
  • Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
  • Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
  • Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

  • È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
  • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

____________________________

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
1 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

 

Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
  • sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia,
la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

– saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione
collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

● Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

● Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

● Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

● nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

● La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

● Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

● Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

● Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;

• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;

• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;

• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);

• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

• il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle
misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione
delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.

(1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. FiltCgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID– 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.
Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

• prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione
dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);

• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).

• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.

• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).

• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.

• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.

• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.

• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.

• Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

ALLEGATO

SETTORE AEREO

• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del
Protocollo di cui in premessa.

• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori.
Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di
mascherine e guanti.

• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.

• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

• L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

• Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

• Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO

• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

  • disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
  •  divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
  • proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
  • restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
  • disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.

• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo.

• L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

• L’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:

  • per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
  • per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
  • per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
  • per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;
  • per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
  • per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d’esercizio.

• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere.

• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security.

• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.

• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19

Allegato 15
Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

 

 

 

Allegato 16

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Allegato 17
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

20/81/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Roma, 16 maggio 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE

Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.
 RISTORAZIONE
 ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
 STRUTTURE RICETTIVE
 SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
 COMMERCIO AL DETTAGLIO
 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
 UFFICI APERTI AL PUBBLICO
 PISCINE
 PALESTRE
 MANUTENZIONE DEL VERDE
 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turisticoricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

RISTORAZIONE*

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
 Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
 Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
 Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
 I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale

 La consumazione a buffet non è consentita.
 Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
 I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
 Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o
predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

*La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
 Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
 Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
 Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2
per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
 Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
 Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
 Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
 Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza
di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
 È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
 Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

STRUTTURE RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
 La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
 L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
 Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
 Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
 Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
 L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
 Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
 Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria
o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
 aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
 attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
 nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
 per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
 Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
 Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
 Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
 L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
 L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
 In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
 L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
 Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
 Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
 Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
 In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
 Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
 In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
 I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
 L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
 Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

 Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
 Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
 Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
 Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
 Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

 I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
 In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
 Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
 Corsie mercatali a senso unico;
 Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
 Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
 Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

 pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
 messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
 Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
 Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
 L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
 L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
 L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
 Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della
mascherina.
 Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono
rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore
dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso
monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i
comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5
°C.
 Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e
intrattenimenti.
 Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per
favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per
l’ingresso e l’uscita.
 Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per
un periodo di 14 giorni.
 Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze
di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite
barriere).
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
 Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le
mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area
solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
 La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7
mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un
indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle
aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
 Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
 Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 –
1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei
parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le
misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite
tabellare.
 Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a
seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla
tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito
laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina
al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in
piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
 Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare
nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio
l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli
far indossare i pannolini contenitivi.
 Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
 Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni
cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad
ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla
piscina munito di tutto l’occorrente.
 Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del
virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare
i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale,
l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche
torrente, toboga, scivoli morbidi.
 Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività
ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente
documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine,
all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
 Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di
autonomia e l’età degli stessi.
 Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti
(es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono
essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti
delle vasche per bambini.
 Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato
aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

 Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
 Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5
°C.
 Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro
(ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche
regolamentando l’accesso agli stessi.
 Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi
e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
 Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani
all’ingresso e in uscita.
 Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
 Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
 Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più
volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di
spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
 Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.
 Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
 Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei
locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento
di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti
dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno
o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria
o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
 aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in
ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni
impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella
distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
 attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso
da parte del pubblico;
 nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.,
ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione
almeno per l’intero orario di lavoro;
 per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio
corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di
ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e
l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti
siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite
ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
 Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di
calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta
climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni
fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli
di filtrazione/rimozione adeguati.
 le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra
inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray
direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE

 La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto
delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna
del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1
mero) e di guanti.
 Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione
(mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato
(lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
 Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei
servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando
comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo,
PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
 Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi
comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale,
forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
 L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile
all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel
idroalcolici per le mani.
 Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona
pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con
il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
 Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da
un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti
monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo
opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione
specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
 Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione
segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il
distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve
essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
 Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine
semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di
lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o,
preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.
Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia,
preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
 Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l’uso
promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la
pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.
 Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo
visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
 I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
 Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre
quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
 L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
 Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che
preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare
condizioni di assembramento e aggregazione.
 Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul
pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra
ingresso e uscito.
 Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano
esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e
prodotti
 Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere
totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
 L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
 Regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
 Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione
delle informazioni.
 Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si
suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando
gli spazi aperti.
 Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere
sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di
stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.