PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 17 novembre 2021
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato complessive 12.914 unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri
Art. 1
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2021, derivanti dai risparmi da cessazione dell’anno 2020, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2021.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l’anno 2021, con decorrenza non anteriore al 25 novembre, all’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 2.114 unità di personale come indicate nella tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate per l’anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.143 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
4. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 162/2019 sono autorizzate per l’anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 78 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate per l’anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 800 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate per l’anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella M, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 250 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
7. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell’interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell’economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell’Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.
8. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro euro 4.838.938,83 per l’anno 2021, euro 77.768.583,37 per l’anno 2022, a euro 90.505.670,22 rispettivamente per l’anno 2023 e 2024, a euro euro 90.637.422,22 per l’anno 2025, a euro euro 91.656.459,31 per l’anno 2026, a euro 93.527.802,58 per l’anno 2027 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, pari a euro euro 5.331.754,41 per l’anno 2021, pari a euro 42.781.788 per l’anno 2022, a euro 49.078.444,79 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro 49.490.353,93 per l’anno 2026, a euro 50.726.081,33 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall’art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro 357.038,456 per l’anno 2021, pari a euro 2.977.244,00 per l’anno 2022, a euro 3.339.719,40 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro 3.367.819,50 per l’anno 2026, a euro euro 3.452.119,80 dal 2027 a regime, si provvede ai sensi dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.
11. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 5 del presente articolo, pari a euro 3.855.298,00 per l’anno 2021, pari a euro 31.279.314,00 per l’anno 2022, a euro 34.855.488,00 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro 35.143.488,00 per l’anno 2026, a euro 36.007.488,00 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall’art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro 2.558.375,00 per l’anno 2021, pari a euro 10.546.437,50 per l’anno 2022, a euro 10.650.750 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, pari a 10.736.750,00 euro per l’anno 2025, a euro 10.994.756,00 dal 2026 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all’art. 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3 milioni di euro annui a partire dall’anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
14. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’art. 19 del decreto-legge n. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro per l’anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall’anno 2022 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella N allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
15. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’art. 1, comma 984 della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro 4.116.000 per l’anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno 2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l’anno 2024 e di euro 5.915.870,00 per l’anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella O allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
16. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
Art. 2
1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP.
Art. 3
1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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