PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 18 aprile 2013
Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalità relative all’istituzione e all’aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall’art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le attività di verifica da svolgersi per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel medesimo elenco.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) “Banca dati nazionale unica”, la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) “Codice antimafia”, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
c) “elenco”, l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 1;
d) “impresa”, i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, di cui ai comma 1;
e) “legge”, la legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) “Prefettura competente”, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l’impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l’impresa è costituita all’estero, la Prefettura della provincia dove l’impresa ha una sede stabile ai sensi dell’art. 2508 del codice civile, ovvero, se l’impresa è costituita all’estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l’iscrizione.
Art. 2
Istituzione dell’elenco e condizioni di iscrizione
1. L’elenco è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dall’art. 1, comma 53, della legge e in quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54 del predetto art. 1.
2. L’iscrizione negli elenchi è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.
3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all’art. 5, l’iscrizione nell’elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.
Art. 3
Procedimento di iscrizione
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le modalità di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione.
2. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 8.
3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l’impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l’esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all’art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003. Nel caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste dall’art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell’iscrizione, dandone comunicazione all’interessato. Il diniego dell’iscrizione è altresì comunicato ai soggetti di cui all’art. 91, comma 7-bis, del Codice antimafia. Diversamente, la Prefettura competente procede all’iscrizione dell’impresa. La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.
Art. 4
Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione
1. Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.
2. L’impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti indicate all’art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall’impresa, la Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte dall’art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione dall’elenco, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
4. La mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione dall’elenco, secondo le modalità stabilite dall’art. 5.
Art. 5
Aggiornamento periodico dell’elenco
1. L’impresa comunica, con le modalità di cui all’art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.
2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l’iscrizione secondo le modalità stabilite dall’art. 3.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura competente può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell’elenco. In ogni caso in cui venga accertata l’insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall’elenco, dandone comunicazione all’impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 55, della legge.
Art. 6
Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica
1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’elenco adottati nei confronti delle imprese.
Art. 7
Equipollenza dell’iscrizione nell’elenco
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge, l’informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell’elenco per l’esercizio delle attività per cui è stata disposta l’iscrizione.
2. I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l’iscrizione nell’elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all’art. 8.
Art. 8
Pubblicazione dell’elenco
1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco per il quale è competente, curandone il costante aggiornamento, nonché l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.
2. Sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, nella sezione “Amministrazione ‘trasparente”, sono pubblicati gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicate alle finalità indicate al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite le modalità per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in relazione alle disposizioni previste dall’art. 7, comma 2, del presente decreto.
Art. 9
Norme finali e transitorie
1. Salva la comunicazione di mancato interesse effettuata alla Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’impresa iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti sulla base di disposizioni previgenti, è inserita d’ufficio, per la sezione corrispondente, nell’elenco istituito presso la stessa Prefettura.
2. L’iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validità per il periodo residuo di efficacia dell’iscrizione già conseguita.
3. La Prefettura a cui è stata presentata l’istanza di iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti sulla base delle disposizioni previgenti alla legge, trasmette d’ufficio a quella competente la documentazione in proprio possesso ai fini della conclusione dei procedimenti di iscrizione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ fatto salvo il caso in cui sia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse di cui al comma 1.
4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell’art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mantengono la loro efficacia limitatamente agli ulteriori settori di attività, individuati, secondo le modalità stabilite dal comma 2, lettera h-bis), del medesimo articolo.
5. Fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica, le Prefetture competenti effettuano le verifiche di cui all’art. 4 utilizzando i collegamenti informatici o telematici indicati dall’art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
Art. 10
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 luglio 2013, n. 164.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8472 depositata il 28 marzo 2024 - In materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai…
- Corte di Cassazione sentenza n. 29991 depositata il 13 ottobre 2022 - L'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi…
- Per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale assurgono ad elemento di prova le annotazione negli elenchi clienti e fornitori pervenute all'Agenzia delle Entrate
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 19 aprile 2022 - Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 19 novembre 2021 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, concernente criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali,…
- DECRETO del PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 4 marzo 2020 - Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…