PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 18 marzo 2020
Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dall’articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81
Art. 1
(Approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi al credito d’imposta)
- È approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta, allegato al presente provvedimento, con l’indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.
Art. 2
(Massimali e limiti di fruizione del credito)
- La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo massimo fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, fatte salve le eccezioni specificamente indicate al successivo comma 2 per il settore dell’autotrasporto, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura.
- Per i soggetti che operano nel settore dell’autotrasporto, per quelli che operano nel settore agricolo e per quelli che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, il massimale individuale è quello stabilito rispettivamente dal Regolamento UE n. 1407/2013 per il settore dell’autotrasporto, dal Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019, per il settore agricolo e dal Regolamento UE n. 717/2014, per il settore della pesca e dall’acquacoltura.
Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nell’elenco superi i limiti stabiliti – per il rispettivo settore di appartenenza – dai tre predetti Regolamenti, l’importo massimo fruibile è quello indicato nei medesimi Regolamenti.
- Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco, individuati ai sensi del comma 1 e del comma 2, costituiscono gli importi massimi potenzialmente fruibili, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
Art. 3
(Momento di fruizione del credito d’imposta)
- Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
- Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopraccitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 4
(Controlli e revoche del beneficio)
- Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.
- Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Allegato
ELENCO
(omissis)
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