PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 18 marzo 2020

Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dall’articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81

Art. 1

(Approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi al credito d’imposta)

  1. È approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta, allegato al presente provvedimento, con l’indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.

Art. 2

(Massimali e limiti di fruizione del credito)

  1. La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo massimo fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, fatte salve le eccezioni specificamente indicate al successivo comma 2 per il settore dell’autotrasporto, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura.
  2. Per i soggetti che operano nel settore dell’autotrasporto, per quelli che operano nel settore agricolo e per quelli che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, il massimale individuale è quello stabilito rispettivamente dal Regolamento UE n. 1407/2013 per il settore dell’autotrasporto, dal Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019, per il settore agricolo e dal Regolamento UE n. 717/2014, per il settore della pesca e dall’acquacoltura.

Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nell’elenco superi i limiti stabiliti – per il rispettivo settore di appartenenza – dai tre predetti Regolamenti, l’importo massimo fruibile è quello indicato nei medesimi Regolamenti.

  1. Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco, individuati ai sensi del comma 1 e del comma 2, costituiscono gli importi massimi potenzialmente fruibili, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 3

(Momento di fruizione del credito d’imposta)

  1. Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
  2. Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopraccitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4

(Controlli e revoche del beneficio)

  1. Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.
  3. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Allegato

ELENCO

(omissis)