PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 19 agosto 2020
Approvazione dell’Accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Art. 1
1. E’ approvato l’Accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, composto di dodici articoli e corredato di cinque allegati.
Allegato
ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO VERSO L’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 23, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo quadro si fa riferimento alle definizioni di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 2
Oggetto e finalità
Il presente Accordo quadro definisce, ai sensi dell’art. 23 del decreto-legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini e le modalità di adesione della banca, le modalità di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in relazione all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, le modalità di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR, le modalità di comunicazione tra la banca e l’ente erogatore, nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.
Art. 3
Presentazione e valutazione della domanda di anticipo TFS/TFR
1. La domanda di anticipo TFS/TFR, sulla base della certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori registrati al portale di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presentata dal Richiedente alla banca secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla dichiarazione sullo stato di famiglia allegato al presente Accordo quadro.
2. L’importo dell’anticipo TFS/TFR è determinato sulla base degli importi dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto al netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti previsti dall’art. 23, comma 5, del decreto-legge.
3. Ai fini della determinazione degli interessi che maturano sull’importo erogato dalla banca si considerano le date ultime di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l’ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell’avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.
4. I casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono verificati dalla banca esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla domanda stessa, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 4
Tasso di interesse dell’anticipo TFS/TFR
1. Il tasso d’interesse (Tasso annuo nominale – TAN) è determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR.
2. Il tasso di interesse annuo è fisso e pari a: rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.
3. Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice. La banca non può applicare all’anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.
Art. 5
Contratto di anticipo TFS/TFR
1. Il contratto di anticipo TFS/TFR è perfezionato con l’accettazione da parte della banca della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante di quest’ultimo.
2. Il contratto di anticipo TFS/TFR diventa efficace con la comunicazione della presa d’atto alla banca da parte dell’ente erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della banca all’ente erogatore dell’accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che lo stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d’atto ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il contratto di anticipo TFS/TFR è automaticamente risolto.
3. La garanzia del fondo – acquisita dall’ente erogatore in favore della banca ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – diventa efficace alla data in cui la banca provvede al pagamento della relativa commissione di accesso di cui all’art. 9, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 6
Estinzione anticipata
1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo nella misura massima dello 0,30% dell’importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente dell’intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L’importo dell’indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l’indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata.
3. L’indennizzo di cui al comma 2 è a carico del soggetto finanziato.
Art. 7
Cessione dell’anticipo TFS/TFR
I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono essere ceduti in tutto o in parte dalla banca all’interno del proprio gruppo ovvero a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. I finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie che assistono i finanziamenti originari.
Art. 8
Adesione della banca
1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all’ABI, mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo quadro. La banca che aderisce si impegna a rendere operativo l’Accordo quadro entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione.
2. La banca che intende recedere dal presente Accordo quadro ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all’ABI. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa.
3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca stessa prima della data del recesso medesimo, nonché sulle domande presentate dal richiedente prima di tale data.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it in una apposita sezione dedicata l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa.
Art. 9
Modalità di comunicazione con l’ente erogatore
1. La banca invia le comunicazioni all’ente erogatore all’indirizzo PEC indicato da quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica anche l’IBAN sul quale l’ente erogatore effettua il rimborso del finanziamento.
2. L’ente erogatore invia le comunicazioni alla banca all’indirizzo PEC indicato da quest’ultima nella comunicazione di cui all’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L’ente erogatore e la banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all’invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.
Art. 10
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita
1. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100», la banca, ai fini della determinazione dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, considera la data di riconoscimento del TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all’art. 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La predetta certificazione tiene conto del momento di maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019.
La certificazione di cui al primo periodo terrà conto di tutti gli aumenti, determinati e programmati, dell’adeguamento alla speranza di vita. Tali incrementi saranno opportunamente considerati per la determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto a pensione, ove previsto dalla legge, qualora questo avvenga successivamente al 31 dicembre 2022.
2. La banca restituisce al soggetto finanziato l’eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca, relativi all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Art. 11
Altre disposizioni applicative e validità dell’Accordo quadro
1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative al richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
2. Il presente Accordo quadro è valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque fino alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi che sono derivati dall’Accordo stesso. Esso è rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere dell’INPS per i profili di competenza.
3. Il presente Accordo quadro può essere rivisto in tutto o in parte con l’accordo delle parti sottoscrittrici e sentito il parere dell’INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione a quanto disposto dall’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di modifica delle condizioni normativo-regolamentari e di mercato.
Art. 12
Trattamento dei dati personali da parte delle banche e degli enti erogatori
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali finalizzati al rilascio dell’anticipo TFS/TFR, le banche aderenti e gli enti erogatori:
a) adottano le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare la conformità all’art. 32 del regolamento n. 679/2016, in linea con le procedure attualmente utilizzate per finanziamenti similari;
b) individuano procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali;
c) assicurano la trasparenza del trattamento, fornendo agli interessati le informazioni di cui all’art. 13 del regolamento n. 679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione della domanda.
Allegato 1
DOMANDA DI ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR, MEDIANTE FINANZIAMENTO EX ART. 23, DEL D.L. N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26
Spett.le
[Indicare l’Istituto Finanziatore]
(di seguito “Banca”)
Io sottoscritto
Cognome e nome _______________________________________
Nato a _______________________________________
Data di nascita _______________________________________
Codice Fiscale _______________________________________
Indirizzo _______________________________________
Residenza (se diversa da indirizzo) _______________________________________
N. Telefono fisso _______________________________________
N. Telefono cellulare _______________________________________
E-mail _______________________________________
PREMESSO CHE
1) Il Finanziamento volto a consentire l’anticipo del TFS/TFR è disciplinato dall’art. 23, del D.L. n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51 (di seguito D.P.C.M.) nonché dall’Accordo Quadro sottoscritto xxxx da ABI, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero per la Pubblica Amministrazione;
2) Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. ai fini dell’ottenimento del Finanziamento è necessario presentare apposita domanda al Soggetto finanziatore;
3) Le definizioni contenute nel D.P.C.M. si considerano integralmente richiamate nel presente modulo di domanda;
FORMULO DOMANDA DI ANTICIPO TFS/TFR
A tal fine allego (1):
( ) la certificazione di cui all’art. 5, comma 2, lettera a) del D.P.C.M.
( ) la certificazione di cui all’art. 5, comma 3 del D.P.C.M. (certificazione richiesta unicamente per i soggetti che richiedono di accedere alla pensione con il requisito “quota 100”)
( ) la Proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR di cui all’art. 7 del D.P.C.M.
( ) la dichiarazione sullo stato di famiglia elaborata secondo il modello allegato all’Accordo quadro.
In caso di perfezionamento del contratto di Finanziamento, chiedo che l’importo finanziato sia accreditato sul conto corrente a me intestato (eventuale) cointestato a _______________________________________ IBAN _______________________________________
Data e luogo _______________________________________
Firma _______________________________________
—
(1) Barrare le caselle relative ai documenti allegati alla presente domanda di Anticipo TFS.
Allegato 2
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DELL’INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA
OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE DI FINANZIAMENTO VERSO L’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA EX ART. 23, DEL D.L. N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26
Spett.le
[Indicare l’Istituto Finanziatore]
(di seguito “Banca”)
Io sottoscritto
Cognome e nome __________________________
Nato a __________________________
Data di nascita __________________________
Codice Fiscale __________________________
Indirizzo __________________________
Residenza (se diversa da indirizzo) __________________________
N. Telefono fisso __________________________
N. Telefono cellulare __________________________
E-mail __________________________
(Di seguito Soggetto finanziato)
PREMESSO CHE
1) Il Finanziamento è volto a consentire l’anticipo del TFS/TFR, nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2) Esso è disciplinato dall’art. 23, del D.L. n. 4 (di seguito Decreto Legge), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal D.P.C.M. 22 Aprile 2020, n. 51 (di seguito D.P.C.M.) nonché dall’Accordo Quadro sottoscritto xxxx da ABI, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero per la Pubblica Amministrazione
3) Le definizioni ivi contenute si considerano integralmente richiamate
CONSIDERATO CHE
in data [•] ho presentato domanda di Anticipo TFS/TFR di cui all’art. 23, comma 2 del D.L. n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con richiesta del Finanziamento alla Banca, corredata dalla documentazione prevista all’art. 6, comma 2, del D.P.C.M., al fine di ottenere l’erogazione dell’importo di Anticipo TFS/TFR alle condizioni previste dall’Accordo Quadro.
FORMULO LA PRESENTE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELL’ANTICIPO TFS/TFR
che sarà regolata dalle seguenti condizioni economiche e contrattuali.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo dell’Anticipo TFS/TFR (nei limiti dell’importo cedibile e comunque non oltre i € 45.000).
Euro [•] (importo che l’Ente erogatore detrae dal TFS/TFR spettante Richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito dalla somma dell’importo erogato e dei relativi interessi).
Importo erogato (nei limiti dell’importo cedibile)
Euro [•] (l’importo corrisposto dalla Banca al Soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura stabilità dall’art. 23, comma 5 del Decreto Legge al netto degli interessi)
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)
[•] % Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a %
Durata- [•] mesi/giorni Date ultime di rimborso delle singole quote di TFS/TFR
Indennizzo in caso di rimborso anticipato parziale/totale
[0,30] % salvo quanto previsto all’art. 6
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese d’istruttoria: Non dovute
Oneri fiscali Esente – Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Finanziamento è esente dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto
Costo unitario per le comunicazioni di legge Non dovuto
Costi e oneri amministrativi Non dovuti
Commissione di accesso al Fondo di garanzia Onere a carico della Banca
Tasso nominale annuo (TAN) fisso del [•] % pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40% [determinato alla data della proposta contrattuale dell’Anticipo TFS/TFR. Gli interessi sono calcolati, in regime di capitalizzazione semplice).
Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.P.C.M., la Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del contratto – come indicata nell’art. 2 del presente contratto – provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente presso ______ [•] IBAN [•].
MODALITÀ DI RIMBORSO
Per effetto della cessione pro-solvendo del TFS/TFR effettuata con il presente contratto, l’Ente erogatore sarà obbligato a rimborsare alla Banca – entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR – il relativo ammontare dell’importo dell’Anticipo TFS/TFR comunicato dalla stessa Banca in sede di perfezionamento dell’operazione, fatta salva l’ipotesi di anticipata estinzione. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle quote di TFS/TFR successive alla prima, l’Ente erogatore provvede a rimborsare la Banca.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. OGGETTO E CONDIZIONI FINANZIARIE
Il Soggetto finanziato si dichiara debitore della Banca di una somma pari all’Importo erogato indicato nelle Condizioni economiche e dei relativi interessi e spese; essa viene rimborsata ad opera dell’Ente erogatore che provvede a restituire alla Banca detto importo, utilizzando la quota parte della somma che l’Ente erogatore stesso deve al Soggetto finanziato a titolo di TFS/TFR.
L’importo erogato viene determinato sulla base delle certificazioni di cui all’art. 5 del D.P.C.M..
La certificazione rilasciata dall’Ente erogatore ai beneficiari dell’Anticipo TFS/TFR non può essere utilizzata dal Richiedente presso più Banche.
2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il Finanziamento si perfeziona con l’accettazione della proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR da parte della Banca.
L’efficacia di tale contratto resta condizionata alla presa d’atto dell’Ente erogatore.
Qualora l’Ente erogatore comunichi alla Banca la presa d’atto successivamente al termine di 30 giorni di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.C.M., il contratto di Anticipo TFS/TFR si intenderà automaticamente risolto.
La Banca, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’Ente erogatore di cui all’art. 6 del D.P.C.M., provvede all’accredito dell’Importo erogato sul conto corrente come sopra indicato.
3. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
Per effetto della cessione di cui al precedente art. 1, il rimborso del Finanziamento avviene attraverso la liquidazione del TFS/TFR direttamente alla Banca da parte dell’Ente erogatore entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell’operazione di Finanziamento. Eventuali ulteriori rate dell’Anticipo TFS/TFR successive alla prima, sono rimborsate dall’Ente Erogatore alla Banca nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell’operazione di Finanziamento, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto alla liquidazione. La Banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l’ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell’avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.
4. INTERESSI
Il tasso di interesse del contratto è determinato alla data di presentazione della proposta contrattuale di Anticipo TFS/TFR ed è comprensivo di ogni onere, salvo quanto previsto all’art. 7.
Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice.
Il tasso di interesse è fisso e pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%.
Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.
5. GARANZIE
Il Finanziamento è obbligatoriamente assistito dalle seguenti garanzie:
– privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis, primo comma, n. 1), del codice civile;
– cessione pro-solvendo, automatica e senza alcuna formalità, nel limite dell’Anticipo TFS/TFR;
– garanzia del Fondo di cui all’art. 23, comma 3, del Decreto Legge, affidato in gestione all’INPS. Tale garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e garantisce l’80% dell’importo dell’Anticipo TFS/TFR.
La Banca provvede al pagamento della commissione di accesso al Fondo, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Soggetto finanziato.
Tale garanzia sarà attivabile nel caso previsto dall’art. 10, comma 1, del D.P.C.M. n. 51/2020.
Resta inteso che, a fronte della riscossione dei crediti rivenienti dall’intervento del Fondo di garanzia, il Fondo medesimo sarà surrogato nei diritti dell’Istituto Finanziatore e potrà agire nei confronti del Soggetto finanziato con ogni strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
6. RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO
Il Soggetto finanziato ha sempre la facoltà di rimborsare in tutto o in parte il Finanziamento, facendone richiesta scritta al finanziatore.
Entro […] giorni lavorativi, la Banca comunica al Soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla Banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine l’estinzione è inefficace.
Per tali ipotesi, la Banca ha diritto ad un indennizzo a carico del Soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, nella misura dell’0,30% dell’importo del debito residuo ai sensi di quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo quadro,. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente dell’intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L’importo dell’indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l’indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata
Nell’ipotesi in cui il Soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori all’importo calcolato a norma dei precedenti commi, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale. Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di estinzione dell’Anticipo TFS/TFR, la Banca comunica all’Ente erogatore l’avvenuta estinzione totale o parziale dell’Anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie di cui all’art. 5.
7. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L’ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO “QUOTA 100’’
Secondo quanto previsto all’art. 10 dell’accordo Quadro, per il richiedente che accede alla pensione con il requisito “quota 100”, la Banca, ai fini della determinazione dell’Importo dell’Anticipo TFS/TFR, considera la data del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, indicata nella certificazione.
Alla data di maturazione del diritto alla liquidazione delle rate del TFS/TFR, La Banca restituisce al Soggetto finanziato l’eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della Banca, relativi all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
8. COMUNICAZIONI
La Banca invia le comunicazioni all’Ente erogatore all’indirizzo PEC indicato da quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c) del D.P.C.M.. Con tale comunicazione la Banca indica anche l’IBAN sul quale l’Ente erogatore effettua il rimborso del Finanziamento.
L’Ente erogatore invia le comunicazioni alla Banca all’indirizzo PEC indicato da quest’ultima nella comunicazione di cui all’art. 6, comma 4, del D.P.C.M..
L’Ente erogatore e la Banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all’invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.
In caso di modifica dell’IBAN sul quale accreditare l’Anticipo TFS/TFR, il Soggetto finanziato comunica tempestivamente il nuovo IBAN alla Banca affinché la stessa provveda ad effettuare l’accredito dell’Anticipo TFS/TFR utilizzando il nuovo IBAN.
9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
I rapporti con la Banca sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Soggetto finanziato.
10. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Soggetto finanziato può presentare un reclamo all’Istituto Finanziatore con le modalità individuate sul sito Internet del medesimo.
Se il Soggetto finanziato non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come e quando rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare la sezione “Presentare un ricorso” sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Il Soggetto finanziato e l’Istituto Finanziatore per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it.
Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al cliente la facoltà di avvalersi di ogni mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
11. NORME APPLICABILI
Il Finanziamento è altresì regolato, per quanto non specificato nelle presenti pattuizioni, dalle norme che regolano l’Anticipo TFS/TFR ivi compreso il D.P.C.M., nonché dall’Accordo Quadro.
Il Soggetto Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale n. 91, 00184, Roma.
12. CESSIONE
Il contratto di Finanziamento, anche se ancora non erogato, o il credito ad esso relativo, può essere ceduto in tutto o in parte, con le relative garanzie del Fondo e le coperture assicurative, dall’Istituto Finanziatore all’interno del proprio gruppo ovvero a Istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.
DICHIARAZIONI CONCLUSIVE
Il Soggetto finanziato:
– conferma la veridicità di dati, notizie e/o dichiarazioni rilasciati per l’accesso all’Anticipo TFS/TFR;
– conferma che il contratto (che si perfezionerà con l’accettazione della proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR da parte della Banca a seguito di presa d’atto dell’Ente erogatore) sarà regolato dalle Condizioni Economiche e dalle Condizioni Contrattuali sopra riportate.
Data e luogo ____________________
Il Soggetto finanziato __________________
Dichiara, inoltre, di approvare specificamente le seguenti condizioni, ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 1341 codice civile; testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione):
Art. 3 RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO;
Art. 7 CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L’ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO “QUOTA 100”;
Art. 12 CESSIONE DEL FINANZIAMENTO.
Data e luogo ____________________
Il Soggetto finanziato ____________________
Il Soggetto finanziato dichiara di aver trattenuto un esemplare della presente Proposta contrattuale di Finanziamento ai fini dell’Anticipo TFS/TFR la quale unitamente alla eventuale “Accettazione” dell’Istituto Finanziatore rappresenta il “Contratto di Finanziamento”.
Data e luogo ____________________
Il Soggetto finanziato ____________________
Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a ______________________ in ______________________ il ______________________ cittadino/a ______________________ residente in ______________________ via ______________________n. ____ tel. ______________________ e-mail ______________________ pec ______________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R., sotto la personale responsabilità
DICHIARA
[_] di essere nubile/celibe
[_] che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto;
nr.
cognome e nome
luogo di nascita
data nascita
rapporto parentela
1
2
3
4
5
6
7
– [_] che in data è stato dichiarato dal Tribunale di [_] lo scioglimento [_] la cessazione degli effetti civili del matrimonio che ha contratto in data
– [_] che è tenuto a corrispondere con periodicità ______________________ (indicare la periodicità: mensile, bimestrale, etc.) all’ex coniuge un assegno divorzile dell’importo di euro ______________________ ( ).
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Data______________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) ______________________
Allegato 4
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO VERSO L’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 23, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
protocollo dfp@mailbox.governo.it
e, p.c. all’Associazione Bancaria Italiana
abi@pec.abi.it
La/il sottoscritta/o Banca/Istituto di credito (ragione sociale) ______________________________
Indirizzo della sede legale ______________________________
Partita IVA ______________________________
Rappresentante legale (Cognome) (Nome) ______________________________
DICHIARA DI
– conoscere i contenuti dell’articolo 23, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51;
– conoscere e condividere i contenuti dell’Accordo Quadro e dei relativi allegati;
– aderire all’Accordo Quadro.
A questo scopo, per qualsiasi comunicazione inerente l’oggetto, si indicano i riferimenti dell’Ufficio responsabile del procedimento di anticipo TFS/TFR per il sottoscrivente
DENOMINAZIONE UFFICIO RESPONSABILE ______________________________
Telefono ______________________________ e-mail ______________________________
PEC ______________________________
Data ______________________________
il Legale Rappresentante ______________________________
Allegato 5
RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO VERSO L’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 23, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
protocollo dfp@mailbox.governo.it
e, p.c. all’Associazione Bancaria Italiana
abi@pec.abi.it
La/il sottoscritta/o Banca/Istituto di credito (ragione sociale) ______________________________
Indirizzo della sede legale ______________________________
Partita IVA ______________________________
Rappresentante legale (Cognome) ______________________________ (Nome) ______________________________
DICHIARA DI
– recedere all’Accordo Quadro.
– conoscere i contenuti dell’articolo 8 dell’Accordo quadro;
– salvaguardare le operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate prima della data della sottoscrizione del presente recesso;
– di salvaguardare le domande di anticipo TFS/TFR presentate dai Richiedenti prima della data di sottoscrizione del presente recesso.
Il Legale Rappresentante
______________________________
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