PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 19 giugno 2013
Proroga dei termini di scadenza e dei regimi giuridici, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1
1. In applicazione dell’art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge sotto elencate, già prorogato al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 388, della medesima legge n. 228 del 2012, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013:
a) art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
b) art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
c) art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
2. In applicazione dell’art. 1, comma 394, della legge n. 228 del 2012, il termine prorogato al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 389, della medesima legge n. 228 del 2012 per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 settembre 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all’abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 1 agosto 2013, n. 179.
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