PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 19 novembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, concernente criteri e modalità per l’individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, il comma 4, dopo le parole: «la Scuola nazionale dell’amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;
b) all’art. 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i Capi di Gabinetto degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio; il Capo della Segreteria tecnica degli Uffici di diretta collaborazione dei sottosegretari presso la Presidenza, con delega di funzioni da parte del presidente; il segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione dei sottosegretari con delega di funzioni da parte dei Ministri senza portafoglio; il soggetto designato dal sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei ministri. Ove gli uffici di diretta collaborazione dei sottosegretari presso la Presidenza prevedano una composizione diversa da quella di cui all’art. 6, commi 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali sono esercitate dal soggetto all’uopo designato dal sottosegretario nell’ambito dell’ufficio;
c) all’art. 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «di Governo e umanitari» sono aggiunte le seguenti: «il Servizio per il controllo preventivo delle spese ordinarie del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, facente capo all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 29, comma 3, lettera d), della legge 3 agosto 2007, n. 124»;
d) all’art. 5, comma 3, lettera c), le parole «all’art. 7» sono sostituite dalle seguenti «all’art. 8»;
e) all’art. 5, comma 3, lettera e) dopo le parole: «nominare un “referente privacy”» sono aggiunte le seguenti: «e un supplente».
Art. 2
Oneri
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.