PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 19 ottobre 2016
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria
Art. 1
Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2016, derivanti dai risparmi da cessazioni dell’anno 2015, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2016, al netto, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in riferimento al limite delle unità di personale, dei posti riconducibili ai processi di mobilità di cui all’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nei limiti delle risorse finanziarie residue disponibili per l’anno 2016.
Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell’interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero della Giustizia (Corpo di Polizia penitenziaria) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Guardia di finanza).
Art. 2
Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.
Art. 3
Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.
Allegato
(omissis)
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