PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 19 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»
Art. 1
Modifica alle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014
1. Nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014, dopo il capoverso: «Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – serie L 257 del 28 agosto 2014;», è inserito il seguente: «Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l’art. 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato;».
Art. 2
Modifica all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014
1. All’art. 7, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, dopo le parole «di cui» sono inserite le seguenti: «al regolamento (UE) 2016/679 e».
Art. 3
Modifiche all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014
1. All’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera b) è inserita la seguente: «0 b) essere una persona giuridica riconosciuta, con un patrimonio o un capitale sociale non inferiore a trecentomila euro e con un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi»;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) disporre, per il risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a qualsiasi persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema SPID, di una adeguata copertura assicurativa di almeno 1,5 milioni di euro annui e centocinquantamila euro per singolo sinistro;»
b) alla lettera g) dopo le parole «nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e del»;
c) al comma 4, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».
Art. 4
Modifiche all’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014
1. All’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle parole «sessanta giorni» e le parole da «gli eventuali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i gestori sostitutivi e le modalità tecniche e operative per il trasferimento delle identità digitali, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4.»;
b) al comma 2, dopo le parole «dichiarazione di accettazione» sono aggiunte le seguenti: «, recepimento di eventuali prescrizioni dell’Agenzia in ordine alle modalità del trasferimento»;
c) il comma 3 è soppresso;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui, a seguito della cessazione dell’attività da parte di un gestore dell’identità digitale o della revoca del suo accreditamento, nessun altro gestore è disponibile a subentrare con le modalità del comma 2, l’Agenzia, con determinazione del direttore generale recante anche prescrizioni in ordine alle modalità del trasferimento, provvede a ridistribuire le identità digitali rilasciate dal gestore cessato o revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno nella relativa gestione in misura proporzionale alla ripartizione percentuale, tra gli stessi, di tutte le identità SPID rilasciate alla data della cessazione o della revoca.».
Art. 5
Modifica all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014
1. All’art. 16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, le parole «degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi di cui all’art. 57-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di cui all’art. 6-ter».