PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 20 maggio 2021, n. 102
Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance
Capo I
Funzioni e organizzazione del Ministero del turismo
Art. 1
Funzioni del Ministero
1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato Ministero, in attuazione dell’art. 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali; cura le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; gestisce i rapporti con le regioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali; cura i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell’ambito del coordinamento e dell’integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali; definisce e attua, in raccordo con gli altri Dicasteri competenti, le politiche governative per la valorizzazione dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori. Cura, inoltre, i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori; svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell’offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all’agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni; programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell’ambito dei fondi strutturali; promuove gli investimenti di propria competenza all’estero e in Italia; sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.
Art. 2
Organizzazione
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero.
2. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in tre direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.
Capo II
Ministro del turismo
Art. 3
Ministro e Sottosegretari di Stato
1. Il Ministro del turismo, di seguito denominato «Ministro», è l’organo di direzione politica del Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
Capo III
Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 4
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l’Ufficio di gabinetto;
b) l’Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) l’Ufficio stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unità. Il Ministro può nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b) e d), nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonché in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l’incarico, dà atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalità del consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;
b) per il Capo dell’Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonché per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell’Ufficio stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico in ragione della complessità degli obiettivi assegnati. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell’amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario nonché finalizzati all’incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
h) ai consiglieri di cui al comma 4 è riconosciuto un compenso onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso individuale per tali incarichi non potrà superare la spesa complessiva di 70.000 euro annui e verrà determinato sulla base della complessità dell’incarico da svolgere, dell’impegno lavorativo richiesto nonché sulla base della valutazione degli obiettivi che verranno conferiti agli esperti;
i) ai responsabili degli Uffici di cui alle lettere a) e b), al Capo della Segreteria del Ministro nonché ai vice Capo di gabinetto, ove nominati, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità degli incarichi di vertice rivestiti può essere attribuita una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’imposta regionale sull’attività produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennità si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante.
6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresì, quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
7. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto e il Capo dell’Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell’amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria può essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
8. Presso l’Ufficio di gabinetto e presso l’Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 18, fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale.
9. L’assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto.
10. Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l’attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane. La medesima Direzione generale fornisce, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
11. E’ consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unità, stage curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall’attivazione dei medesimi stage non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Ufficio di gabinetto
1. L’Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l’Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l’adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa istruttoria della Direzione competente.
3. Il Capo di gabinetto può nominare, nell’ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e fino a due Vice Capo dell’Ufficio legislativo.
Art. 6
Ufficio legislativo
1. L’Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell’attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell’Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l’istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l’Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
Art. 7
Ufficio stampa
1. L’Ufficio stampa cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona le iniziative di comunicazione istituzionale, ivi comprese le attività sui social media, promosse dalle strutture del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione per promuovere lo sviluppo del turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione.
Art. 8
Portavoce
1. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.
Art. 9
Segreteria del Ministro e Consigliere diplomatico
1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministero agli organismi internazionali e dell’Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l’Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
Art. 10
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
Art. 11
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Presso il Ministero è istituito l’Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane.
2. L’Organismo è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell’Organismo è corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell’Organismo è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui.
4. Presso l’Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate tre unità di personale non dirigenziale, cui si applica il trattamento previsto dall’articolo 4, comma 5, lett. g).
5. L’Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro».
Capo IV
Ministero
Art. 12
Segretariato generale
1. Il Segretariato generale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Il Segretario generale svolge le attività ed esercita le funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro:
a) esercita il coordinamento dell’attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali per l’esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; la conferenza dei direttori generali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera e);
b) coordina le attività delle direzioni generali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale previste dalla vigente normativa;
d) coordina le iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico, nonché le misure a favore degli operatori del settore conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;
e) coordina le attività ai fini della predisposizione delle relazioni indirizzate alle istituzioni ed agli organismi sopranazionali e al Parlamento previste dalla legge; coordina l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all’approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
f) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) coordina le attività del Ministero in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico;
h) coordina le attività delle direzioni generali in tema di affidamenti di beni e servizi;
i) coordina le attività ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non ancora conclusi;
l) sottoscrive accordi e protocolli d’intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese;
m) coordina le attività delle Direzioni generali competenti finalizzate all’elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e recettivo dell’Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made in Italy, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti;
n) coordina, in raccordo con le regioni e l’Istituto nazionale di statistica, le rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo;
o) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet.
4. Il Segretario generale o un suo delegato, individuato nell’ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, è responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Art. 13
Direzioni generali del Ministero
1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane;
b) Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo;
c) Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica.
2. Le singole direzioni generali, di cui al comma 1, costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 14
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane
1. La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, in particolare:
a) gestisce le procedure per il reclutamento, la formazione e la riqualificazione del personale;
b) provvede alla redazione e alla gestione del bilancio;
c) gestisce le attività relative al trattamento giuridico, economico e pensionistico del personale;
d) cura la tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, dello stato matricolare e dei fascicoli personali;
e) gestisce i sistemi di valutazione del personale;
f) cura le relazioni sindacali;
g) attua le politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e le iniziative di contrasto al fenomeno del mobbing;
h) gestisce l’anagrafe delle prestazioni;
i) cura l’istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero;
l) gestisce il contenzioso del lavoro e i procedimenti disciplinari nonché il servizio ispettivo in materia di personale;
m) gestisce i beni patrimoniali e la regolamentazione del loro uso;
n) cura la manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche; servizi comuni e servizi tecnici;
o) fornisce supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
p) cura l’acquisizione di beni e servizi, anche per il supporto tecnologico ed informatico;
q) gestisce l’ufficio relazioni con il pubblico;
r) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet;
s) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale.
Art. 15
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo
1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, in particolare:
a) concorre all’elaborazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema recettivo, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l’attuazione;
b) definisce, in raccordo con il Segretario generale, e attua le strategie per la promozione ed il rilancio della competitività del settore turistico e recettivo dell’Italia;
c) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo recettivo e delle fiere e la partecipazione alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni europee;
d) svolge, nelle materie di competenza, la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
e) cura i rapporti con le regioni e gli enti territoriali nell’ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e di quelli locali;
f) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le attività del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sopranazionale;
g) cura l’elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo;
h) cura, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realtà imprenditoriali;
i) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell’applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;
l) convoca, in qualità di amministrazione procedente, d’intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;
m) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le banche dati per l’assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonché la banca dati di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
o) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
p) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet;
q) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
r) supporta le attività del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, che ha sede e opera presso la medesima Direzione generale.
2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
Art. 16
Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica
1. La Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, in particolare:
a) cura, in collaborazione con ENIT – Agenzia nazionale del turismo e con le regioni, la creazione e promozione di un’immagine unitaria e coordinata del turismo italiano;
b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e con l’ENIT, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell’offerta dei servizi turistici e recettivi, ivi inclusi quelli dell’agriturismo e del sistema fieristico; promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, anche promuovendo un turismo di percezione e di appartenenza, volto a generare nuove aree di attrazione e a valorizzare nuovi territori, in chiave di sostenibilità, anche mediante l’offerta di cammini, percorsi ciclabili e percorsi ferroviari, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
c) attua interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e recettivo, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall’Unione europea;
d) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale;
e) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, finalizzate all’incremento dell’offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall’UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell’umanità, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
f) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;
g) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, le attività del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sopranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale;
h) esercita le funzioni di supporto e vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione o vigilato dal Ministero, ivi inclusi l’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ed il Club Alpino Italiano (CAI);
i) cura ricerche e studi in materia di turismo, anche a fini divulgativi;
l) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’ecosistema;
m) promuove, anche attraverso l’implementazione di servizi e piattaforme, un ecosistema digitale e l’interoperabilità dei dati del turismo;
n) provvede alla programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali;
o) provvede alla diffusione del Codice di etica del turismo, anche con il supporto del Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, che opera presso la medesima Direzione generale;
p) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti;
q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa;
r) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
s) provvede alla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero e alla relativa pianificazione e coordinamento anche in riferimento agli Enti vigilati, ivi compreso il sito internet, in raccordo con il responsabile della comunicazione ministeriale;
t) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
u) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
v) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
Art. 17
Organismi che operano presso il Ministero
1. Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente per la promozione del turismo, previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, operano e hanno sede nell’ambito del Ministero, che ne supporta le rispettive attività.
Art. 18
Ruolo del personale e dotazioni organiche
1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A, allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Il personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, già assegnato alla Direzione generale turismo, è inserito nel ruolo del personale del Ministero. I titolari di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Turismo del Ministero della cultura, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, possono optare per il transito nel ruolo del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
3. In sede di prima applicazione sono fatti salvi gli eventuali incarichi dirigenziali già conferiti, ovvero in corso di conferimento, le cui procedure di nomina sono state avviate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma siano comunque ad esso conformi.
4. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella A
(Articolo 18, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA | |
---|---|
DIRIGENTI DI I FASCIA | 4 |
DIRIGENTI DI II FASCIA | 17* |
TOTALE N. DIRIGENTI | 21 |
— * di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e tre con contratto dirigenziale in essere presso l’ex Direzione generale del turismo. |
DOTAZIONE ORGANICA AREE | |
---|---|
AREA III | 133 |
AREA II | 26 |
TOTALE N. AREE | 159 |
Totale complessivo del contingente personale assegnato al Ministero del turismo: 180
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