PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 20 marzo 2017
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018, nell’ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)
Art. 1
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell’ambito della Polizia di Stato.
Il contingente complessivo di 63 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall’art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 28 ottobre 2016 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale, per il triennio 2016-2018, tenuto conto delle modalità di cui all’art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all’amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:
1) S.I.U.L.P. – n. 17 distacchi sindacali;
2) S.A.P. – n. 12 distacchi sindacali;
3) S.I.A.P. – n. 8 distacchi sindacali;
4) UGL – POLIZIA DI STATO – n. 6 distacchi sindacali;
5) S.I.L.P. CGIL – n. 6 distacchi sindacali;
6) CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA – n. 5 distacchi sindacali;
7) FEDERAZIONE COISP – n. 5 distacchi sindacali;
8) FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.) – n. 4 distacchi sindacali.
Art. 2
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell’ambito del Corpo della polizia penitenziaria.
Il contingente complessivo di 32 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall’art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 28 ottobre 2016 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale, per il triennio 2016-2018, tenuto conto delle modalità di cui all’art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all’amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:
1) S.A.P.Pe. – n. 9 distacchi sindacali;
2) O.S.A.P.P. – n. 5 distacchi sindacali;
3) UIL-PA P.P. – n. 4 distacchi sindacali;
4) Si.N.A.P.Pe. – n. 4 distacchi sindacali;
5) CISL. FNS – n. 3 distacchi sindacali;
6) USPP – n. 3 distacchi sindacali;
7) F.S.A.-C.N.P.P. – n. 2 distacchi sindacali;
8) CGIL FP/PP – n. 2 distacchi sindacali.
Art. 3
Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti
La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1 e 2 decorre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall’art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, dall’entrata in vigore del presente decreto fino all’adozione del successivo decreto.
Art. 4
Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito
Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell’art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall’art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
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