PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 21 ottobre 2013
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
Art. 1
Modifiche al D.P.C.M. 1° ottobre 2012 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;»;
b) l’art. 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12 (Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport) – 1. Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il Dipartimento è altresì la struttura di cui il Presidente si avvale per l’esercizio delle funzioni in materia di sport.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti:
la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome;
il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-regioni;
i rapporti inerenti all’attività delle regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine;
la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonché delle isole minori. Il Dipartimento cura altresì la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. E’ un Ufficio del Dipartimento l’Ufficio per lo sport che provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina ed attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’Unione europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell’apposito sito web; cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.
4. Il Dipartimento si articola in non più di cinque Uffici ed in non più di dodici servizi, ivi compreso l’Ufficio per il federalismo amministrativo e l’Ufficio per lo sport, articolato in non più di due servizi.».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Sono abrogate le disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto.
2. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – in relazione a quanto disposto dall’art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e dall’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013 di trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui – sono rideterminate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, citati in premessa.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 gennaio 2014, n. 9.
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