PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 21 ottobre 2019

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all’istituzione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

Art. 1

Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera m-ter) è inserita la seguente:

«m-quater) Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità»;

b) all’art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «undici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «dieci ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia», e le parole: «cinque ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «quattro ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia»;

c) dopo l’art. 24-ter, è inserito il seguente:

«Art. 24-quater

Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

1. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità.

2. L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l’attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati.

3. L’Ufficio si articola in non più di un Servizio.».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’art. 2, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.