PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 21 settembre 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive
Art. 1
Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, numero 1, la parola: «rispettivamente» è soppressa e le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
b) al comma 2, il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2. “DG Cinema e audiovisivo”: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;»;
c) al comma 2, numero 4, punto 1, le parole: «; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo i parametri»;
d) al comma 2, numero 4, punto 4, le parole: «come distinta al precedente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto».
Art. 2
Modifiche all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «avvalendosi delle» sono sostituite dalle seguenti: «con le» e, dopo le parole: «legislazione vigente,», sono inserite le seguenti: «avvalendosi di Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., istituita dall’art. 14, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «dell’attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «, mediante verifica degli atti di attribuzione» e, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive», sono aggiunte le seguenti: «iscritte nel Registro»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «e sovranazionali» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché sui finanziamenti concessi dall’Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l’Italia partecipa,» e il numero 1 è abrogato;
d) al comma 2, lettera c), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale».
Art. 3
Modifiche all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola: «dichiarativa» è sostituita dalle seguenti: «e di opponibilità a terzi» e le parole: «sul Registro vengono iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritte nel Registro»;
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) in via obbligatoria, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l’Italia partecipa nonché gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all’estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;»;
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che non hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l’Italia partecipa, nonché tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all’estero, delle medesime opere;»;
d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia, nonché gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere, per le quali è ammessa l’iscrizione anche da parte del distributore nazionale o internazionale.»;
e) il comma 2 è abrogato;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I dati relativi alle sovvenzioni pubbliche, nonché all’acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico delle opere iscritte al Registro, sono liberamente accessibili e consultabili sul sito internet istituzionale della DG Cinema e audiovisivo, tramite apposito link al sito istituzionale del Ministero.».
Art. 4
Modifiche all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il produttore, l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, richiede l’iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 4, commi 1, lettera b-bis), e 3.»;
b) al comma 2, le parole: «utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le indicazioni specifiche contenute nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo e»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva destinataria di contributi pubblici di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), con la richiesta di iscrizione deve essere allegata copia degli atti concessori o indicato il sito istituzionale che riporta i dati relativi all’assegnazione dei contributi. La richiesta di iscrizione di un’opera cinematografica o audiovisiva italiana destinataria di contributi concessi ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, attesta, mediante dichiarazione della Cineteca nazionale, l’avvenuto deposito dell’opera ai sensi dell’art. 7 della medesima legge.
Qualora, al momento della richiesta di iscrizione, l’opera non sia stata ultimata e, conseguentemente, non ancora depositata presso la Cineteca nazionale, la dichiarazione di cui al secondo periodo deve essere comunque trasmessa ad integrazione della richiesta di iscrizione entro il termine di cui al comma 1.».
Art. 5
Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all’art. 4, è presentata apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell’allegato 3 e secondo quanto specificato nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera.»;
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3, le parole: «si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «e la nota si riferiscono. Per le opere di cui all’art. 5, comma 1, la DG Cinema e audiovisivo verifica altresì la regolarità e la continuità dei trasferimenti dei diritti.»;
e) al comma 4, le parole: «ovvero la mancata trascrizione specificando, in quest’ultimo caso, le relative motivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o la richiesta di rettifiche, integrazioni oppure le motivazioni della mancata trascrizione»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Con l’eccezione degli atti di concessione di sovvenzioni pubbliche, ai fini della trascrizione sul Registro, gli atti di cui all’art. 4 devono essere debitamente registrati presso l’Agenzia delle entrate e devono essere presentati in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con apposito decreto, il direttore generale Cinema e audiovisivo può specificare le ulteriori modalità operative relative alla tenuta del Registro.».
Art. 6
Modifiche all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. L’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, è sostituito dal seguente:
«1. Il Registro assicura la pubblicità e l’opponibilità a terzi sino a prova contraria, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell’esistenza dell’opera cinematografica e audiovisiva, mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori, nonché della pubblicità in merito all’assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all’acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti d’antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo è pubblico. La nota di trascrizione, nonché gli estremi degli atti e dei documenti allegati, sono accessibili nel rispetto della normativa vigente.».
Art. 7
Modifiche all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «bilancio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per essere riassegnate ad apposito capitolo della DG Cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero,»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera cinematografica» sono inserite le seguenti: «o audiovisiva»;
c) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) per ogni iscrizione di cortometraggio, film o altra opera audiovisiva di cortometraggio euro 55,65;»;
d) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
e) al comma 1, lettera c), le parole: da «qualora» fino alla fine della lettera sono soppresse;
f) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Oltre alle tariffe di cui al comma 1, trovano applicazione le norme sull’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
g) al comma 2, le parole: «come sopra» sono soppresse, dopo la parola: «determinate» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 1» e le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali e per il turismo».
Art. 8
Modifiche all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «al» è sostituita dalle seguenti: «all’art. 103, comma 2 della», le parole: «art. 103, comma 2,» sono soppresse e, dopo la parola: «cinema», sono inserite le seguenti: «e audiovisivo»;
b) al comma 3, le parole: da «, ad eccezione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Sono iscrivibili presso il nuovo Registro le opere di cui all’art. 5, comma 1 del presente decreto, non iscritte nel soppresso Registro pubblico speciale tenuto dalla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) e in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2017.».
Art. 9
Modifiche agli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018
1. All’allegato 1 «Contenuto del Pubblico registro» al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione A:
1) la lettera f) è abrogata;
2) alla lettera g), sono premesse le seguenti parole: «se ottenuto,»;
3) alla lettera h), sono aggiunte, infine, le parole seguenti: «e, qualora conseguito, gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana»;
4) alla lettera i), sono premesse le seguenti parole: «per le opere ultimate di cui all’art. 5, comma 2-bis, ultimo periodo, del presente decreto,»;
5) alla lettera j), le parole: «di prima proiezione in pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute»;
6) la lettera k) è abrogata;
7) alla lettera m), le parole: «i dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti»;
8) alla lettera n), le parole: «i contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali» sono sostituite dalle seguenti: «copia degli atti concessori, o stralcio dal sito istituzionale con i dati essenziali, dei contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea o di un Fondo sovranazionale cui l’Italia partecipa» e il numero 1 è abrogato;
9) alla lettera o), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili»;
b) alla sezione B:
1) alla lettera e), le parole: «la data di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data di acquisizione dei diritti» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per la proiezione ovvero la diffusione in Italia»;
2) alla lettera g), le parole: «di prima proiezione in pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute»;
3) alla lettera h), le parole: «i dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti»;
4) alla lettera i), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili».
2. All’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Tipologia degli atti soggetti a trascrizione nel Registro», al numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale»;
b) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) gli atti relativi a vicende societarie idonee a modificare o estinguere i diritti di cui alle lettere precedenti;»;
c) la lettera m) è abrogata;
d) alla lettera o), le parole: «le domande giudiziali,» sono soppresse;
e) alla lettera p), dopo le parole: «dell’Unione europea», sono inserite le seguenti: «o di un Fondo sovranazionale cui l’Italia partecipa»;
f) dopo la lettera p), è inserita la seguente:
«p-bis) gli atti di cessione del credito di imposta e dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;».
3. All’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con l’eccezione di quelli previsti dalla lettera o), ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella forma prescritta a norma di legge per la loro validità, devono essere debitamente registrati presso l’Agenzia delle entrate e presentati in modalità telematica, con firma digitale, alla DG Cinema e audiovisivo.»;
b) il numero 2 è abrogato;
c) al numero 3, sono aggiunte, infine, le parole seguenti: «, se richiesto dalla legge in relazione all’atto da trascrivere, oppure da una traduzione con attestazione di conformità all’originale»;
d) i numeri 4 e 5 sono abrogati.
4. All’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Nota di trascrizione» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, lettera c):
1) al punto 1, le parole: «con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente» sono soppresse;
2) il punto 3 è abrogato;
3) al punto 5, le parole: «dell’evento giuridico che si vuole rendere conoscibile» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti giuridici che s’intendono rendere conoscibili»;
4) al punto 6, le parole: «del suddetto evento giuridico» sono sostituite con le seguenti: «degli stessi atti giuridici» e le parole: «ed alla quantità» sono sostituite dalle seguenti: «e alla tipologia»;
b) al numero 3, lettera b), punto 6, dopo la parola: «rispetto», è inserita la seguente: «di».
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla denominazione «DG Cinema», ovunque ricorra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 e negli atti a questo allegati, è sostituita la denominazione «DG Cinema e audiovisivo», in adeguamento al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.
2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la DG Cinema e audiovisivo assicura l’operatività del Registro e ne dà pubblico avviso nel proprio sito web. La richiesta di iscrizione al Registro di opere, la cui prima uscita in sala o la prima diffusione televisiva o sul web è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 2017 al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data del pubblico avviso di cui al primo periodo.
3. Con provvedimento del direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione concernenti il Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, soppresso dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, che confluisce nel Registro di cui al presente decreto.
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