PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 22 febbraio 2022
Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere
Art. 1
Costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere
1. E’ costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, l’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere (di seguito «Osservatorio»).
Art. 2
Funzioni dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l’attuazione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all’art. 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti.
2. Oltre alle funzioni previste al comma 1, l’Osservatorio svolge, altresì, funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunità ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dell’aggiornamento di quello vigente.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Osservatorio:
a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche in tema di pari opportunità e di parità di genere, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche in Italia;
b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
c) coordina le proprie attività di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come previsto al comma 149 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 3
Organi dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità.
2. Sono organi dell’Osservatorio:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea;
c) il Comitato tecnico-scientifico.
3. L’Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni.
4. L’Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.
Art. 4
Composizione e funzione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composta come segue:
a) da ventiquattro componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o dall’Autorità delegata alle pari opportunità, due designati dal Ministro per l’economia e le finanze, uno dei quali in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e uno rispettivamente dai Ministri dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale, della pubblica amministrazione, degli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili, per le disabilità, degli affari esteri e cooperazione internazionale, dell’interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e ricerca, della cultura, della salute, turismo;
b) due componenti designati dalla Conferenza delle regioni;
c) due componenti designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un componente designato dall’Unione delle province d’Italia;
e) cinque componenti individuati nell’ambito delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere;
f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;
g) tre componenti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale;
h) un componente designato in rappresentanza della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia;
i) un componente designato dall’Istituto nazionale di statistica;
j) un componente designato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche;
k) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
2. L’Assemblea stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell’Osservatorio, e demanda al Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, l’individuazione della linea di attuazione.
3. L’Assemblea organizza la propria attività affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle diverse sue componenti.
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio è presieduto da un Coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità, ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per le pari opportunità e la parità di genere.
2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell’ambito degli orientamenti generali stabiliti dall’Assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attività dell’Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall’Assemblea, nonché di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 4, comma 3.
Art. 6
Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio
1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali l’Osservatorio si avvale del supporto di una Segreteria costituita nell’ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai componenti dell’Osservatorio non competono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.