PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto 22 giugno 2023
Disciplina della composizione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico (G.U. 20 luglio 2023, n. 168)
Art. 1
Istituzione dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico
1. È istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico (di seguito «Osservatorio»).
Art. 2
Funzioni dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio supporta il Ministro per la pubblica amministrazione, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica, svolgendo funzioni di analisi, studio, proposta e monitoraggio al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonchè di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano predetto, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Osservatorio:
a) svolge attività di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, formula proposte e assicura il supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonchè in materia di valutazione dell’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione, anche attraverso la predisposizione di un rapporto scientifico biennale sull’evoluzione di tali processi nell’azione delle pubbliche amministrazioni;
b) promuove iniziative ed incontri, anche seminariali, con le pubbliche amministrazioni, nonchè con istituzioni nazionali ed internazionali, universitarie, scientifiche, di ricerca, finalizzati a valorizzare lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione e a perseguire gli obiettivi e le finalità di cui alla lettera a);
c) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle pubbliche amministrazioni;
d) promuove iniziative per la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazioni nell’ambito delle materie di competenza.
3. L’Osservatorio si esprime, altresì, su ogni altra questione segnalata dal Ministro per la pubblica amministrazione.
Art. 3
Organi dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione, o da un suo delegato.
2. Sono organi dell’Osservatorio:
a) il presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) i Comitati tecnico-scientifici.
3. I componenti del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici sono nominati con separato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e durano in carica per tre anni.
4. Il Presidente dell’Osservatorio convoca e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute del Comitato di indirizzo.
5. I lavori dei Comitati tecnico-scientifici sono coordinati da un componente individuato con il decreto di cui al comma 3.
6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, a fronte dell’esigenza di approfondire tematiche particolari.
Art. 4
Composizione e funzioni del Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal presidente dell’Osservatorio o da suo delegato ed è composto come segue:
a) il coordinatore di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici;
b) un componente designato dal Ministro per la pubblica amministrazione;
c) un componente designato dal Ministro per l’economia e le finanze, in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
d) un componente designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
e) un componente designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
f) un componente designato dall’Unione delle province d’Italia;
g) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore del pubblico impiego.
2. Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipa di diritto anche il Capo Dipartimento della funzione pubblica o un suo delegato.
3. Il Comitato di indirizzo stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell’Osservatorio, coordinando le attività dei Comitati tecnico-scientifici, nell’ambito delle finalità e delle funzioni di cui all’art. 2.
Art. 5
Composizione e funzioni dei Comitati tecnico-scientifici
1. Presso l’Osservatorio operano cinque Comitati tecnico-scientifici, organizzati secondo diversi ambiti tematici come segue:
a) Innovazione organizzativa e lavoro agile;
b) Misurazione e valutazione della performance;
c) Formazione e valorizzazione del capitale umano;
d) Valutazione dell’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione;
e) Rilevazione e comparazione internazionale.
2. Ogni Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero massimo di sette membri, nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti, anche provenienti dal settore privato, dotati di elevata e comprovata professionalità in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano e valutazione dell’impatto delle riforme della pubblica amministrazione.
3. Ogni Comitato tecnico-scientifico, nell’ambito degli orientamenti generali stabiliti dal Comitato di indirizzo, individua e svolge le linee di attuazione del programma di attività dell’Osservatorio di cui all’art. 2, lettere a), b), c) e d) del presente decreto.
Art. 6
Funzionamento dell’Osservatorio
1. Il Dipartimento della funzione pubblica espleta tutte le attività necessarie al funzionamento dell’Osservatorio.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di segreteria dell’Osservatorio e assicura, in particolare:
a) l’istruttoria amministrativa delle questioni poste all’attenzione dell’Osservatorio;
b) la redazione dei verbali delle riunioni degli organi dell’Osservatorio e la loro conservazione;
c) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente;
d) le modalità tecniche e digitali per la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio;
e) il raccordo con le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati competenti in materia;
f) la realizzazione delle iniziative promosse dall’Osservatorio, nei limiti delle compatibilità di bilancio.
Art. 7
Oneri finanziari
1. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 04 novembre 2020 - Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
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- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto del 19 ottobre 2022 - Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
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