PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 22 marzo 2019
Modalità e termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le procedure per la corresponsione delle quote.
2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall’anno finanziario 2018 con riferimento al precedente periodo di imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
Art. 2
Individuazione dei soggetti ammessi al riparto
1. Ai fini del presente decreto:
a) le aree protette sono i parchi nazionali di cui all’art. 2, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) gli enti gestori delle aree protette sono gli enti parco di cui all’art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell’art. 1, sono da intendersi:
a) gli enti parco nazionali che risultino istituiti alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
b) gli enti parco nazionali che siano stati istituiti successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito anche «Ministero»). L’istanza deve essere presentata, per l’anno in corso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: www.minambiente.it.
4. Per l’anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Ministero redige l’elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco.
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all’Agenzia delle entrate.
5. Per gli anni successivi, entro il 31 marzo il Ministero redige l’elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale.
Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 26 aprile, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all’Agenzia delle entrate.
6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
7. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono esclusi dall’elenco con provvedimento del direttore generale della Direzione generale della protezione della natura e del mare.
8. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche regolarmente adempiuta, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
9. Gli enti parco che, in presenza delle condizioni di cui al comma 8 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 10 aprile dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero. Entro il 26 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al riparto, che trasmette all’Agenzia delle entrate.
10. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 6.
Art. 3
Destinazione del cinque per mille
1. I contribuenti effettuano la scelta del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche.
2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalità di cui all’art. 1, il contribuente oltre all’apposizione della propria firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’elenco degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali è disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L’apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate. L’apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.
4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all’art. 2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.
5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l’Agenzia delle entrate deve fare riferimento all’imposta personale netta di ciascuno.
Art. 4
Corresponsione del cinque per mille
1. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche, tenuto conto dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
3. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede, altresì, a pubblicare per gli enti ammessi e per quelli esclusi dal beneficio l’importo delle scelte attribuite e gli importi spettanti.
4. Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
5. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
Art. 5
Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei rendiconti
1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell’amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. A tal fine l’amministrazione competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.
Art. 6
Modalità e termini per il recupero delle somme
1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione, provvede al recupero del contributo.
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