PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti
Art. 1
Riparto delle risorse
- Le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità per l’anno 2020, pari a euro 40 milioni, sono attribuite alle regioni, per le finalità di cui all’art. 2.
- A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016.
Art. 2
Finalità
- Le risorse di cui all’art. 1 del presente decreto, sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020.
- Le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell’indennità agli enti gestori alle strutture semi-residenziali, dovute all’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, sono le seguenti:
- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l’igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1.
Art. 3
Erogazione delle risorse
- Ciascuna regione provvede a determinare l’ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020.
L’entità di tale ammontare può essere modulata secondo il tipo di regime in essere con le strutture operanti nel territorio regionale, laddove a diversi regimi corrispondano protocolli di sicurezza diversi.
- Al fine di determinare il parametro di cui al comma precedente, può essere presentata dal legale rappresentante dell’ente o dell’amministrazione gestore della struttura che presenta una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con disabilità che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo 2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l’ammontare massimo di contributo concedibile non può comunque essere superiore a 100.
- Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a condizione che quest’ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura delle strutture previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, entro trenta giorni dall’accreditamento dell’anticipazione di Tesoreria effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Le regioni, provvedono a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e procedono all’erogazione delle risorse spettanti alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, previa presentazione delle ricevute quietanzate che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di cui all’art. 2, comma 1, ovvero, se successivo, dall’effettivo trasferimento delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more del trasferimento delle risorse spettanti, le regioni possono anticipare una quota parte, a valere sui loro rispettivi bilanci, alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
- Le regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità l’effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse trasferite di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla completa erogazione delle medesime secondo le modalità di cui all’Allegato A.
Art. 4
Monitoraggio
- Al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse di cui all’art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all’art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all’art. 3, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e le misure finanziate con le risorse del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Tabella 1
RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI – ANNO 2020
REGIONI | QUOTA(%) | RISORSE (in euro) |
---|---|---|
Abruzzo | 2,2 | 880.000,00 |
Basilicata | 1,0 | 400.000,00 |
Calabria | 3,4 | 1.360.000,00 |
Campania | 10,1 | 4.040.000,00 |
Emilia Romagna | 7,3 | 2.920.000,00 |
Friuli Venezia Giulia | 2,0 | 800.000,00 |
Lazio | 10,1 | 4.040.000,00 |
Liguria | 2,5 | 1.000.000,00 |
Lombardia | 16,7 | 6.680.000,00 |
Marche | 2,6 | 1.040.000,00 |
Molise | 0,5 | 200.000,00 |
Piemonte | 7,2 | 2.880.000,00 |
Puglia | 6,9 | 2.760.000,00 |
Sardegna | 2,9 | 1.160.000,00 |
Sicilia | 8,6 | 3.440.000,00 |
Toscana | 6,1 | 2.440.000,00 |
Umbria | 1,5 | 600.000,00 |
Valle d’Aosta | 0,2 | 80.000,00 |
Veneto | 8,2 | 3.280.000,00 |
TOTALI | 100,00 | 40.000.000,00 |
Allegato A
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Atto che dispone il riparto delle risorse | Numero e data del provvedimento |
2. Riparto delle risorse annualità 2020: quote attribuite alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità | |
Denominazione struttura semiresidenziale per persone con disabilità | Importo |
3. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati | ||
Denominazione della struttura semiresidenziale per persone con disabilità | Annualità 2020 | |
Numero e data del pagamento | Importo | |
Totale |
4. Indicare le modalità di concertazione con le strutture semiresidenziali per persone con disabilità per l’utilizzo delle risorse e gli eventuali provvedimenti adottati |
5. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto tra le strutture semiresidenziali per persone con disabilità |
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