PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 23 marzo 2022
Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le modalità attuative con cui, nelle more dell’attuazione della previsione di cui all’art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di studenti universitari.
2. Con riferimento all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale degli studenti universitari, il presente decreto individua specifiche modalità attuative ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 per l’orientamento professionale degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale verso le amministrazioni pubbliche.
3. In fase di prima applicazione e al fine di garantire la necessaria sperimentazione di tali modalità attuative, nell’ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le amministrazioni pubbliche alle quali applicare la disciplina del presente decreto in numero di cinque amministrazioni centrali e cinque regioni.
Art. 2
Programma «Tirocinio InPA»
1. Per promuovere l’orientamento professionale di studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico è istituito il programma «Tirocinio InPa» con lo scopo di attivare tirocini curricolari della durata di sei mesi presso le amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale. Tali tirocini, con finalità formative e di orientamento professionale, si svolgono prevalentemente in presenza e prevedono il riconoscimento di un’indennità di partecipazione.
2. Possono partecipare al programma gli studenti con età inferiore a ventotto anni, iscritti a corsi di laurea magistrale con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi o iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 70% dei crediti formativi universitari previsti dal percorso di studi. Non sono considerati nel computo i crediti previsti per il tirocinio curricolare.
3. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il formez e con la Scuola nazionale dell’amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, ad aderire al programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all’interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei. L’avviso pubblico stabilisce l’importo dell’indennità di partecipazione e disciplina inoltre le modalità di selezione dei progetti, valorizzando la pluralità delle aree scientifico-disciplinari, e le modalità di selezione dei tirocinanti attraverso il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.
4. L’esito positivo del tirocinio presso l’amministrazione, con certificazione delle competenze acquisite, comporta il riconoscimento dei crediti formativi ad esso connessi e può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione.
5. Il programma è finanziato nel limite di 400.000 euro all’anno.
Art. 3
Programma «Dottorato InPA»
1. Nelle more dell’attuazione della previsione di cui all’art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 che partecipano al programma «Dottorato InPA» possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca.
2. Possono accedere al programma i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, fino all’età di ventinove anni, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo partner.
3. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con la scuola nazionale dell’amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, ad aderire al programma attraverso l’invio di convenzioni e protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le modalità di selezione dei progetti finanziabili.
4. Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni interessate con le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, i cui corsi di dottorato, siano stati già accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell’università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e delle linee guida per l’accreditamento dei dottorati in vigore. Esse contengono lo specifico progetto di ricerca rientrante nell’ambito di competenza dell’amministrazione.
5. I protocolli stabiliscono la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico delle amministrazioni e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte presso l’ente. La formazione esterna all’amministrazione è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
6. Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato.
7. Il programma è finanziato nel limite di 600.000 euro all’anno.
8. Al conseguimento del titolo, l’amministrazione si avvarrà della facoltà di recedere, di cui all’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione in cui è stato svolto l’apprendistato.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 394 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari».
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