PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 23 settembre 2013
Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell’interno – Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato – anno 2013 – per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione ad assumere – anno 2013 – ai sensi dell’articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1
Autorizzazione a bandire triennio 2013-2015
1. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare nel triennio 2013-2015, le procedure di reclutamento di cui all’allegata Tabella «A» che è parte integrante del presente provvedimento.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell’effettiva e concreta vacanza dei posti in organico alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all’indizione della procedura.
Art. 2
Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella «B» allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all’assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2013.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell’Interno (Polizia di stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del Ministero dell’economia e delle finanze (Guardia di finanza).
Art. 3
Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell’art. 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella «C» allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l’anno 2013, in deroga alle percentuali del turn-over di cui all’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi dell’art. 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 2.939 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l’anno 2013 pari ad € 26.262.174,34 e, a regime, pari ad € 119.743.818,36.
2. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 1, tenuto conto della ripartizione del fondo rappresentata, può procedere all’assunzione tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella citata Tabella «C», nel limite: delle unità di personale specificate; dell’onere finanziario evidenziato per l’anno 2013 con conseguente decorrenza delle relative assunzioni compatibile con l’onere previsto; della spesa a regime corrispondente all’importo accanto indicato.
3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse previste dell’art. 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate.
4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
Tabella A
(Testo dell’Allegato)
Tabella B
(Testo dell’Allegato)
Tabella C
(Testo dell’Allegato)
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 novembre 2013, n. 267.