PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 24 aprile 2020
Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, provvede all’aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali indette:
a) dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento di dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (concorso unico);
b) dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle della lettera a) del presente comma che, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle proprie procedure selettive (concorso DFP-RIPAM);
c) direttamente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, per il reclutamento di specifiche professionalità secondo l’art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (concorso in deroga al concorso unico);
d) secondo quanto previsto dall’art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto trova applicazione per i componenti della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
3. I compensi previsti dal presente decreto sono dovuti anche ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.
5. Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto.
Art. 2
Compenso base commissioni esaminatrici e gettone di presenza Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
1. Con riferimento alle commissioni di cui all’art. 1 del presente decreto il compenso base è rideterminato come segue:
1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;
2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell’Area II o categorie equiparate;
3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell’Area III o categorie equiparate;
4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell’Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall’art. 3.
4. Il gettone di presenza previsto per i componenti della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) è determinato in euro 450.
5. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall’incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.
Art. 3
Compenso integrativo
1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell’Area II o categorie equiparate;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell’Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del presente decreto.
Art. 4
Limiti massimi
1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all’Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell’Area III o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all’art. 2.
3. L’importo complessivo dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non può eccedere 10.000 euro annui.
Art. 5
Sottocommissioni esaminatrici
1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall’art. 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall’art. 3.
2. I compensi integrativi di cui all’art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 4.
Art. 6
Comitati di vigilanza
1. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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