PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 24 giugno 2021, n. 123
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo del provvedimento le parole «per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;
b) le denominazioni di «Ministro della cultura» e di «Ministero della cultura» sostituiscono rispettivamente, ovunque presenti, le seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
c) all’articolo 1, comma 1, le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
d) all’articolo 4:
1) al comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «undici»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:
a) l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR;
b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»;
e) nella rubrica del Capo III le parole «ministro», «organismo» e «comando» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro», «Organismo» e «Comando»;
f) all’articolo 5:
1) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro;»
e alla lettera d) dopo la parola «Stampa» sono aggiunte le seguenti: «e comunicazione»;
2) al comma 3 le parole «e di un Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;
3) al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «A un massimo di cinque dei venti consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l’incarico di responsabile per l’attuazione di specifici progetti.»;
4) al comma 5:
4.1) alla lettera c), dopo le parole «Segreteria del Ministro,» sono inserite le seguenti: «per il capo della segreteria tecnica del Ministro,» e le parole «e per il consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;
4.2) alla lettera d), dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;
4.3) alla lettera e), le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse e le parole «all’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 11»;
5) al comma 8, dopo le parole «Capo della Segreteria» sono inserite le seguenti: «, il Capo della Segreteria tecnica»;
6) al comma 10, dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;
g) all’articolo 7, comma 1, le parole «attività culturali e al turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività culturali»;
h) all’articolo 8, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio Stampa e comunicazione» e, al comma 1, le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione» e le parole «e il turismo» sono soppresse;
i) all’articolo 9:
1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l’elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della segreteria tecnica.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole «e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse, la parola «assistono» è sostituita dalla seguente: «assiste», le parole «promuovono e assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «promuove e assicura» e la parola «curano» è sostituita dalla seguente: «cura»;
2.2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.»;
l) all’articolo 11, comma 3, le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse;
m) all’articolo 13:
1) al comma 2:
1.1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) coordina le iniziative e le attività connesse all’attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell’Unità di missione di cui all’articolo 26-bis;»;
1.2) alla lettera q), le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;
2) al comma 6, le parole «in sette» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;
n) all’articolo 14:
1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l’Unità di missione di cui all’articolo 26-bis.»;
o) all’articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), sono inserite, all’inizio, le seguenti parole: «individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e»;
2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;»;
3) alla lettera h), le parole «e turismo» sono soppresse;
p) all’articolo 16:
1) al comma 6, le parole «in nove» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L’Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite ai beni demoetnoantropologici.»;
q) all’articolo 21, comma 4, la parola «individuato» è sostituita dalla seguente: «individuati»;
r) all’articolo 23, comma 2, lettera i), le parole «d’intesa con la Direzione generale Turismo e» e le parole «, anche a fini turistici,» sono soppresse;
s) l’articolo 24 è abrogato;
t) all’articolo 25:
1) al comma 1, le parole «formazione continua del personale» sono sostituite dalle seguenti: «il benessere organizzativo»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera l), le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;
2.2) alla lettera o), dopo le parole «risorse umane» sono inserite le seguenti: «, anche in materia di lavoro agile»;
2.3) la lettera p) è abrogata;
2.4) alla lettera q) le parole «anche nell’ambito del Servizio civile nazionale,» sono soppresse;
u) all’articolo 26, comma 1, le parole «e dell’Unione europea.
La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all’allocazione delle risorse finanziarie in relazione all’esito di tale verifica» sono soppresse;
v) dopo l’articolo 26 è inserito il seguente Capo:
«Capo IV-bis
Strutture per l’attuazione del PNRR
Art. 26-bis (Unità di missione per l’attuazione del PNRR). – 1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera f-bis), assicura il coordinamento e l’attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l’Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
2. L’Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. Dipendono funzionalmente dall’Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del segretariato generale competenti per la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.
4. L’attivazione dell’Unità di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.
Art. 26-ter (Soprintendenza speciale per il PNRR). – 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all’articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa.»;
z) l’articolo 31 è abrogato;
aa) dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Osservatorio per la parità di genere). – 1. Presso il Segretariato generale opera l’Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.
2. L’Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all’Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate e effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.
3. A supporto dell’Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell’Osservatorio sono assicurate dal Segretariato generale.»;
bb) all’articolo 33, comma 3, lettera b), dopo il numero 15) è inserito il seguente:
«15-bis) il Museo nazionale dell’Arte digitale;»,
dopo il numero 23) è inserito il seguente:
«23-bis) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;»,
e dopo il numero 26) è inserito il seguente:
«26-bis) il Parco archeologico di Sepino;»,
dopo il numero 28) è inserito il seguente:
«28-bis) la Pinacoteca nazionale di Siena»;
cc) all’articolo 35, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3.»;
dd) all’articolo 40, comma 2:
1) alla lettera r), la parola: «turistica» è soppressa;
2) la lettera s) è abrogata;
3) la lettera t) è abrogata;
4) dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis) può demandare l’esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all’Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all’articolo 33 operante nel medesimo territorio regionale individuato con decreto ministeriale.»;
ee) all’articolo 42, comma 2:
1) dopo la lettera l), è inserita la seguente:
«1-bis) svolge, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, l’istruttoria ai fini dell’affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell’articolo 89 del Codice;»;
2) alla lettera u), dopo le parole «Segretario regionale» sono inserite le seguenti: «e con le altre amministrazioni competenti»;
ff) la Tabella B è sostituita da quella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. A seguito dell’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate e di nuova istituzione, secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel limite delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche ai sensi del presente decreto, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di nuova istituzione di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 come modificato dal presente decreto, le relative strutture, ove già esistenti, proseguono l’ordinario svolgimento delle attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, può essere temporaneamente conferita, ai sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero.
4. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato
“Tabella B
DOTAZIONE ORGANICA
(Prevista dall’articolo 48, comma 1)
AREE
AREA | Dotazione organica |
---|---|
III | 5.587 |
II | 12.944 |
I | 323 |
Totale | 18.854″ |
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