PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 24 novembre 2016
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013
Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Nei casi di cui all’art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l’assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»;
b) dopo l’art. 3, è inserito il seguente: « 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia).
– 1. La consultazione dell’elenco, secondo le modalità stabilite dall’art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell’elenco»;
c) all’art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.»;
d) all’art. 8, comma 3, le parole «di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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