PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 25 gennaio 2021
Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati
Art. 1
1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell’indennità prevista dall’art. 3, primo comma, della stessa legge e dell’indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza bisogno di conguaglio, rispetto agli acconti degli anni 2016 e 2017, giacché per quegli anni non corrisposti.
Art. 2
1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell’indennità prevista dall’art. 3, primo comma, della stessa legge e dell’indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, come determinate dall’art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19 per cento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, a titolo di acconto sull’adeguamento triennale successivo.
Art. 3
1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.