PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 25 novembre 2013
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013
Articolo 1
Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell’anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Articolo 2
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. E’ consentito l’ingresso in Italia, nei limiti della quota complessiva indicata all’articolo 1, di 200 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale. Le modalità per l’ingresso ed il soggiorno e quelle relative alla presentazione delle istanze dei lavoratori non comunitari per esigenze riguardanti lo svolgimento dell’Esposizione Universale di Milano del 2015, saranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, dell’Accordo di Sede, citato in premessa.
Articolo 3
Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.300 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Articolo 4
Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Articolo 5
Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
2. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dall’anzidetta data di pubblicazione.
Articolo 7
1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall’articolo 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all’estero prevista al precedente articolo 2.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 dicembre 2013, n. 297.
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