PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 26 gennaio 2021
Criteri e modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo per i lavoratori impatriati dello sport
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(*) Il presente decreto è stata registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, registrazione n. 4101.
Articolo 1
(Oggetto)
1. Ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il presente decreto definisce i criteri e le modalità di versamento e di utilizzo del contributo di cui al comma 5-quinquies dell’articolo 16 del suddetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Articolo 2
(Modalità di versamento del contributo)
1. I soggetti che optano per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 16, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
2. Contestualmente al versamento, i soggetti optanti comunicano al Dipartimento per lo Sport, mediante modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento per lo Sport www.sport.governo.it, l’adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento.
3. L’Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento per lo Sport, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per i versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’ammontare
dei versamenti effettuati, nonché i dati identificativi dei lavoratori e dei datori di lavoro, indicati nei modelli F24.
4. L’eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza del beneficio di cui all’articolo 16 comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con le debite conseguenze di legge.
Articolo 3
(Modalità di accesso ai contributi finalizzati al sostegno dei settori giovanili)
1. Possono accedere al contributo previsto dall’articolo 16, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le Federazioni sportive le cui società affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato di cui al comma 5-quater del medesimo articolo 16.
2. All’esito delle procedure di cui all’articolo 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo Sport pubblica, con cadenza annuale, un elenco attestante il totale dei contributi versati riferibile a ciascuna federazione sportiva nazionale. Tali somme determinano il tetto massimo per la proposizione delle domande di contributo di cui al successivo comma 3.
3. Per accedere al suddetto contributo, le Federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo Sport, secondo le modalità e nei termini da definirsi con provvedimento del medesimo Dipartimento, un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza. I progetti, i programmi o i piani presentati dovranno:
a) riguardare l’intero territorio nazionale, anche in proporzione rispetto alle società affiliate alla Federazione proponente;
b) afferire alla formazione professionale di personale coinvolto nelle attività dei settori giovanili;
c) incentivare i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione;
d) aumentare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi sociali vulnerabili.
Articolo 4
(Modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi)
1. Il Dipartimento per lo Sport cura l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura di cui all’articolo 3.
2. Per la valutazione delle istanze, si procede mediante nomina di un’apposita Commissione, composta da tre membri del Dipartimento per lo Sport, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza professionale.
3. La Commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al Dipartimento per lo Sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.
4. All’esito della procedura, il contributo verrà erogato con provvedimento del Dipartimento per lo Sport.
5. Ai componenti della Commissione non spettano né compensi, né gettoni di presenza, né rimborsi spese.
Articolo 5
(Periodo d’imposta 2019)
1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto, sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi 2019, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021 con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
2. L’eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza del beneficio di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 con le debite conseguenze di legge. Si applicano le previsioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto.
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