PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 26 giugno 2013

Proroga di termini di interesse del Ministero della salute

Art. 1

1. Il termine di cui all’art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e all’art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 agosto 2013, n. 184.