PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 26 ottobre 2021
Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell’istanza di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 67, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 2
Requisiti e ambito soggettivo di applicazione
1. Sono requisiti di ammissione al credito d’imposta di cui all’art. 1 del presente decreto:
a) la sede legale nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’attribuzione del codice di classificazione Ateco «58 attività editoriali»:
58.13 (edizione di quotidiani);
58.14 (edizione di riviste e periodici).
d) l’aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati dall’art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonché con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Art. 3
Parametri di calcolo del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta di cui all’art. 1 del presente decreto è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.
2. Le suddette spese, riferite all’anno 2020, si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e la loro effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.
Art. 4
Modalità di accesso al credito d’imposta
1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale «impresainungiorno.gov.it».
2. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 2, comma 1, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute con le modalità di cui all’art. 3, comma 2 e la mancata percezione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali è richiesto il credito d’imposta nonché del contributo diretto di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Alla domanda devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto nonché l’attestazione delle spese sostenute nel 2020 per la finalità di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.
3. Ove l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non sia intervenuta prima della decorrenza dei termini di presentazione delle domande indicati al comma 1 del presente articolo, i suddetti termini saranno differiti con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Art. 5
Riconoscimento del credito d’imposta
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l’istanza di accesso all’agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua, tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato, le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto. Nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l’ammontare dell’agevolazione concedibile. Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
2. L’importo dell’aiuto individuale determinato ai sensi del comma 1 è registrato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per la distribuzione, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno, tenendo conto dell’esito dell’eventuale ripartizione proporzionale. Tale elenco è approvato con decreto del capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente l’elenco è trasmesso all’Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima ai sensi dell’art. 8, comma 4.
Art. 6
Utilizzo del credito d’imposta
1. Il credito di imposta di cui al presente decreto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari di cui all’art. 5, comma 3, del presente decreto.
2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso con il provvedimento di cui all’art. 5, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Art. 7
Controlli
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione dell’agevolazione.
2. Qualora l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, accertino l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, le stesse ne danno comunicazione al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale procede al recupero dell’agevolazione ai sensi del comma 3 dell’art. 8.
Art. 8
Cause di revoca e di recupero del credito illegittimamente fruito
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d’imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio.
2. I soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.
3. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria procede, in forza dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
4. Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d’imposta riconosciuto, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e l’Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d’imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura l’attuazione del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo di 60 milioni di euro, previsto dall’art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d’imposta concessi.
3. Le disposizioni del presente decreto relative alle modalità di concessione del credito d’imposta sono subordinate all’autorizzazione delle competenti Autorità europee. Della decisione adottata dalle autorità europee è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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