PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 27 aprile 2018
Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la difesa del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato
Art. 1
Autorizzazione
1. L’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.