PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 27 aprile 2018, n. 80

Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso alla qualifica di dirigente.

2. Il presente decreto individua, altresì, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso alla qualifica di dirigente.

Art. 2

Diplomi di specializzazione e soggetti abilitati al rilascio

1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all’articolo 1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le università o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell’articolo 3, con le caratteristiche di cui al comma 2.

2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono:

a. avere durata almeno biennale;

b. concludersi con un esame finale;

c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d’esame.

3. I bandi relativi ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.

Art. 3

Diplomi di specializzazione rilasciati da università o istituti universitari stranieri

1. I diplomi di specializzazione rilasciati da università e istituti universitari di Paesi appartenenti all’Unione europea o aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l’11 aprile 1997, sono validi ai fini di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, se riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Per le finalità di cui di cui all’articolo 1, sono da considerare utili anche:

a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295;

b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.