PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 27 febbraio 2013, n. 105
Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Art. 1
Organizzazione del Ministero
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l’esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall’articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
c) Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
3. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.
Art. 2
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l’Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni con l’Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell’Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attività venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l’attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell’ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni sono svolte mediante un ufficio non dirigenziale direttamente posto alle dipendenze del Capo Dipartimento.
3. Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell’Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell’Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione dell’Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l’andamento della spesa; rappresentanza dell’amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell’Unione europea per la elaborazione della normativa dell’Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli altri Stati membri, nonché con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell’attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all’applicazione della regolamentazione dell’Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell’Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all’attuazione della normativa dell’Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell’Unione europea e supervisione della attività dei medesimi; monitoraggio dell’andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell’Unione europea e agli accordi bilaterali dell’Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l’applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attività concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attività ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione dell’Unione europea concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell’Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento delle politiche in favore dell’imprenditoria agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonché interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attività di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l’autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; adempimenti relativi al DM 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell’Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell’ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell’alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalità dell’impresa agricola e sulla pluriattività in agricoltura; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all’attività agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varietà di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all’attuazione della normativa comunitaria sull’uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.
Art. 3
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l’attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l’attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell’educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; competenze del Ministero nel settore dell’ippica e delle relative scommesse. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all’articolo 1, comma 1; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, della filiera del legno, nonché della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilità per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL; attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; Sviluppo del settore ippico e gestione della attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura: programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, tracciabilità e qualità dei prodotti ittici; misure tecniche relative all’attività di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP); attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attività ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca; attività in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell’acquacoltura; attività in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l’ICCAT. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all’attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; coordinamento dell’attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d’intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; compiti previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attività di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Direttore generale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali è responsabile della prevenzione della corruzione per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.
Art. 4
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
1. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato.
Ai fini dello svolgimento della propria attività, l’Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del personale dipendente. L’Ispettorato assume l’acronimo ICQRF.
2. L’Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell’Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell’Ispettorato; coordinamento dell’attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all’attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell’Ispettorato; formazione specifica per il personale dell’Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell’Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; analisi di revisione ai sensi dell’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all’espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.
Art. 5
Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte nell’ambito della struttura del Gabinetto del Ministro attraverso le risorse umane e materiali presenti a legislazione vigente.
Art. 6
Organismi operativi
1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell’attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle proprie attività istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell’acquacoltura e delle relative filiere.
Art. 7
Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, sono rispettivamente ripartite nei due ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso.
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
3. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7 e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in 55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione.
4. In corrispondenza delle tre unità di personale dirigenziale non generale risultanti in soprannumero per effetto del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di cui al comma 11, lettera a), dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell’Ispettorato, nell’ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Il Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l’incarico di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
7. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
8. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l’efficienza.
2. L’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.
3. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41.
4. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella A
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE – RUOLO AGRICOLTURA
(prevista dall’articolo 7, comma 1)
Ruolo Agricoltura | Unità |
Qualifiche dirigenziali | |
Dirigente di 1° fascia | 7 |
Dirigente di 2° fascia | 33 |
Totale | 40 |
Aree | |
Area III | 415 |
Area II | 321 |
Area I | 8 |
Totale aree | 744 |
Totale complessivo | 784 |
Tabella B
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE – RUOLO ICQRF
(prevista dall’articolo 7, comma 1)
Ruolo ICQRF | Unità |
Qualifiche dirigenziali | |
Dirigente di 1° fascia | 3 |
Dirigente di 2° fascia | 22 |
Totale | 25 |
Aree | |
Area III | 372 |
Area II | 410 |
Area I | 9 |
Totale aree | 791 |
Totale complessivo | 816 |
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 settembre 2013, n. 218.
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