PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 27 maggio 2019
Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.
Art. 2
Composizione
1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, è così composto:
a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d. un rappresentante delle Forze armate;
e. un rappresentante della Polizia di Stato;
f. un rappresentante dell’Arma dei carabinieri;
g. un rappresentante della Guardia di finanza;
h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;
i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;
j. un rappresentante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;
l. un rappresentante del Ministero della salute;
m. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile;
n. un rappresentante della Croce rossa italiana;
o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente;
q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
r. un rappresentante delle regioni e province autonome;
s. due rappresentanti per gli enti locali.
2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1.
3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti è affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l’Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.
Art. 3
Designazione e nomina dei componenti
1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all’art. 2, comma 1.
I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n), o), p), q) sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza.
I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro.
Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s) sono designati dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni.
2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.
3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d’atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell’emanazione del successivo decreto annuale.
5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all’art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni già acquisite per l’anno precedente.
Art. 4
Funzionamento
1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei casi di particolare urgenza, può essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.
Art. 5
Comitato allargato
1. In casi particolari, a seconda dell’evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all’art. 2, qualificati rappresentanti delle autorità regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonché altri rappresentanti di enti, amministrazioni, società di servizi, aziende e associazioni.
Art. 6
Oneri
1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato dei componenti di cui all’art. 2, comma 1, o, nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei soggetti eventualmente invitati ai sensi dell’art. 5, sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.
Art. 7
Abrogazioni e norme transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».
2. Fino all’adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento della protezione civile previsto all’art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni pervenute con atto formale da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale previsto dall’art. 3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed Amministrazioni, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell’art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
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