PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 27 marzo 2013
Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390
Art. 1
La destinazione del Fondo
1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio, sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».
2. L’art. 16, comma 8, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 9 aprile 2001 viene modificato assicurando a ciascuna regione una assegnazione non inferiore al 100% di quella ottenuta nell’esercizio finanziario precedente.
3. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell’art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni.
4. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
5. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d’onore nell’anno accademico successivo.
Art. 2
Il riparto del Fondo per l’anno 2012
1. Con riferimento ai criteri di cui all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle Regioni, elaborati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2012 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse trasferite alle Regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell’anno accademico 2012-2013. L’importo di € 4.581.000,00 riferito alle Province autonome di Trento e Balzano, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126, è reso indisponibile.
Allegato
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 giugno 2013, n. 146.
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