PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 28 aprile 2017, n. 82
Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori, come definiti all’articolo 2.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, conformemente, per le lettere da a) a d), alle definizioni contenute all’articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119, si intendono per:
a) investitore: la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
b) Banca in liquidazione o Banca: la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
c) Fondo di solidarietà: il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) Fondo: il Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera c);
e) procedura arbitrale: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) Camera arbitrale: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito Camera arbitrale, di cui all’articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 3
Criteri e modalità di nomina degli arbitri
1. Il Collegio arbitrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente è nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalità. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell’Autorità ne ravvisi la necessità.
A ogni collegio è assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.
2. Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalità di cui al comma 1.
Art. 4
Modalità di funzionamento dei collegi arbitrali
1. All’assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici nel rispetto di quelli stabiliti dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2.
2. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l’applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina, altresì, i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell’omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell’identità della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.
Art. 5
Sede dei collegi arbitrali
1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarietà.
Art. 6
Copertura dei costi del procedimento
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.
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