PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 28 dicembre 2021
Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021 pari, complessivamente, a euro 22.801.496,00, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:
a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3 del medesimo decreto;
b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
Art. 2
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.
2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all’art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi.
3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.
Art. 3
Erogazione delle risorse
1. Le regioni adottano, nell’ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
2. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all’art. 1, comma 2, nonché la compartecipazione finanziaria di cui all’art. 2, comma 3.
3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all’indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è allegata una scheda concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi.
4. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all’erogazione, in un’unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui all’art. 1.
5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in formato elettronico all’indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse.
6. In virtù del principio generale di trasparenza di cui all’art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti territoriali, secondo le modalità di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per l’anno 2021, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 1 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, del CR 1 Segretario generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5: famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.
Allegato 1
TABELLA 1
Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
Fondi previsti per l’annualità 2021
Regioni | Quota regionale di riparto (%) | Somme assegnate alla regione – Annualità 2021 |
---|---|---|
Abruzzo | 2,39 | 544.955,75 |
Basilicata | 1,08 | 246.256,16 |
Calabria | 3,47 | 791.211,91 |
Campania | 8,46 | 1.929.006,56 |
Emilia-Romagna | 7,82 | 1.783.076,99 |
Friuli-Venezia Giulia | 2,33 | 531.274,86 |
Lazio | 9,12 | 2.079.496,44 |
Liguria | 3,34 | 761.569,97 |
Lombardia | 15,91 | 3.627.718,01 |
Marche | 2,84 | 647.562,49 |
Molise | 0,66 | 150.489,87 |
Piemonte | 8,00 | 1.824.119,68 |
Puglia | 6,60 | 1.504.898,74 |
Sardegna | 2,86 | 652.122,79 |
Sicilia | 8,21 | 1.872.002,82 |
Toscana | 7,00 | 1.596.104,72 |
Umbria | 1,72 | 392.185,73 |
Valle d’Aosta | 0,25 | 57.003,74 |
Veneto | 7,94 | 1.810.438,78 |
Totale | 100 | 22.801.496,00 |
Allegato A
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Atto che dispone il riparto delle risorse | Numero e data del provvedimento |
2. Utilizzo delle risorse | |||
Annualità 2021 | |||
Numero e data del mandato di pagamento agli ambiti territoriali | Numero complessivo dei caregiver familiari beneficiati (per ambito) | Importi erogati (per ambito) | Importi erogati per servizi individuali (per ambito) |
3. Indicare le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei caregiver familiari ai fini dell’utilizzo delle risorse |
4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione dei caregiver familiari ai fini dell’utilizzo delle risorse |
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