PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 28 marzo 2018

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’ammodernamento degli impianti calcistici

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative necessarie all’attuazione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, finalizzato a incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, di cui all’art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di spesa fissati in 4 milioni di euro annui.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Il contributo di cui all’art. 1 è riconosciuto a tutte le società e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della mutualità di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Art. 3

Ambito oggettivo

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto:

a) l’intervento di ammodernamento dell’impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia come definita dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;

c) l’intervento di ristrutturazione agevolato è realizzato entro il terzo periodo d’imposta successivo all’attribuzione delle risorse di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

2. Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali.

Art. 4

Spese eleggibili al credito d’imposta

1. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi dei commi 2 e 3, le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

3. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art. 5

Parametri ai fini della determinazione dell’agevolazione concedibile

1. Ferma restando la procedura di cui all’art. 6, ai fini della concessione del credito d’imposta e della definizione dell’ammontare del contributo, quest’ultimo è determinato applicando i seguenti parametri:

a) in misura pari al 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di mutualità della Lega di Serie A di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

b) nel limite massimo di 25.000 euro all’anno per ciascun soggetto beneficiario;

c) entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Art. 6

Procedura di concessione del credito d’imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente decreto, i soggetti interessati, beneficiari della mutualità, presentano, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e gli interventi di ristrutturazione realizzati ai sensi dell’art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. La domanda di cui al comma 1, definita con provvedimento dell’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, contiene:

a) gli elementi identificativi della società calcistica;

b) il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati;

c) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente decreto;

d) l’ammontare del contributo sotto forma di credito d’imposta richiesto;

e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del presente decreto.

3. Entro i successivi novanta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze di cui al comma 1, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate pari a 4 milioni di euro annui e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante e comunica alle società calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, cui provvede l’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto autorità concedente, si applica il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, e in particolare gli articoli 8 e 9.

Art. 7

Utilizzazione del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preventivamente alla comunicazione alle società beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, le società ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle società ai sensi del presente articolo, stanziati sul pertinente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono annualmente trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia entrate – Fondi di bilancio».

Art. 8

Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito

1. Il credito d’imposta è revocato:

a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) qualora la documentazione di cui all’art. 6, comma 2, contenga elementi non veritieri.

2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.

3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.