PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 29 marzo 2022

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni

Art. 1

Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Ministero della giustizia – Ufficio centrale archivi notarili

1. Il Ministero della giustizia – Ufficio centrale archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 3 e 4 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4

Ministero dell’interno

1. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 5 e 6 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 8, 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6

Ministero della salute

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 11, 12 e 13 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7

Ministero della transizione ecologica

1. Il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8

Ministero dell’economia e delle finanze

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9

Avvocatura dello Stato

1. L’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 16 e 17 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabelle 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11

CNEL – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

1. Il CNEL – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12

PCM – Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 21 e 22 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13

PCM – Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 24 e 25 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14

AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

1. L’AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16

AIFA – Agenzia italiana del farmaco

1. L’AIFA – Agenzia italiana del farmaco è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 30 e 31 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17

ANSV – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. L’ANSV – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabelle 32 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L’ANSV – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18

ITA ex ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

1. L’ITA ex ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 34 e 35 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19

ARAN – Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni

1. L’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20

AID – Agenzia industrie difesa

1. L’AID – Agenzia industrie difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 37 e 38 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale

1. L’INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 39 e 40 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22

Parco nazionale delle Cinque Terre

1. Il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 41 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 23

Parco nazionale del Gran Paradiso

1. Il Parco nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 42 e 43 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Parco nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 24

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all’utilizzazione del budget residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di apposita autorizzazione le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.

2. L’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Tabelle

(Testo dell’allegato)