PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 29 novembre 2016
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2016-2018 nell’ambito del personale della carriera prefettizia
Art. 1
Rideterminazione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell’ambito del personale della carriera prefettizia
Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali previsto dall’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, a favore del personale della carriera prefettizia, è rideterminato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, nel contingente complessivo di quattro unità.
Art. 2
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell’ambito del personale della carriera prefettizia
Il contingente rideterminato è ripartito, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all’Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2015, tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell’accordo relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»:
1) SI.N. PREF.: n. 2 distacco sindacale;
2) SNADIP-CISAL: n. 1 distacco sindacale;
3) AP – Associazione sind. prefettizi: n. 1 distacco sindacale.
Art. 3
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali
La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all’art. 1 opera, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.
Art. 4
Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito
Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell’art. 12, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105.
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