PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 30 aprile 2019
Credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.
Articolo 2
(Ambito soggettivo)
1. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Articolo 3
(Ambito oggettivo)
1. Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per gli interventi di cui all’articolo 1, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 percento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Articolo 4
(Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali)
1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi dì pagamento:
(i) bonifico bancario;
(ii) bollettino postale;
(iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
(iv) assegni bancari circolari.
Articolo 5
(Fruizione del credito d’imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attività commerciali)
1. Il credito d’imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
2. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Articolo 6
(Ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa)
1. Con riferimento all’ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l’importo è suddiviso in due tranche di sei milioni e seicentomila curo e il credito d’imposta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019.
2. I soggetti titolari di reddito dì impresa che intendono usufruire del credito d’imposta ne fanno richiesta all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio.
3. L’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.
4. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l’Ufficio per lo sport pubblica l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.
Articolo 7
(Fruizione del credito d’imposta da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa)
1. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d’imposta, l’Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia.
3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
4. I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Articolo 8
(Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito)
1. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo sport, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all’Ufficio per lo sport che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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